Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1993. (1)

Numero della legge: 69
Data: 13 dicembre 1993
Numero BUR: 34
Data BUR: 10/12/1993

L.R. 13 Dicembre 1993, n. 69
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1993. (1)

Art. 1
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le variazioni di cui alla allegata tabella "A" (Omissis).


Art. 2

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le variazioni di cui alla allegata tabella "B" (Omissis).


Art.3

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, commi 3 e 4 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, l'elenco n. 5b allegato alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 22 è sostituito dal corrispondente elenco allegato alla presente legge (tabella "C") (Omissis).

2. L'importo di L. 92.579.881.203, pari alla differenza tra il totale dell'elenco n. 5b originariamente allegato al bilancio di previsione ed il corrispondente totale del medesimo elenco, come sostituito ai sensi della presente legge, viene iscritto quale stanziamento iniziale al cap. n. 29002 del bilancio 1993 e, ai fini dell'adozione delle procedure richiamate al comma 5 del medesimo art. 6 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22, incluso nell'allegato n. 4 alla medesima legge con la denominazione: "Fondo regionale per l'attivazione di interventi a sostegno dell'occupazione".

3. La disposizione di cui al presente articolo costituisce variazione compensativa nell'ambito dell'autorizzazione contenuta nel comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 22 del 1993.


Art. 4

1. L'autorizzazione contenuta nel comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 22 del 1993, è elevata di un importo di L. 3.172.021.666.892 ferme restando le modalità e le condizioni stabilite nella predetta disposizione. La destinazione del predetto mutuo è finalizzata al formale riequilibrio del bilancio connessa ad iscrizione di residui passivi soggetti a riaccertamento ovvero non correlati alla formale registrazione di accertamenti di entrate.

2. Attesa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, è fatta salva la facoltà, con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 1994 o con il relativo assestamento, di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale n. 22 del 1993, e dell'elenco 5b di cui alla medesima legge come modificato dall'art. 3 della presente legge, nonchè di quelle autorizzate dal presente articolo.


Art. 5

1. (Omissis) (2).


Art. 6

1. Ai fini della realizzazione a Roma, nell'anno 1993, di un salone nazionale del florovivaismo denominato "Floroma busines '93", a cura dell'ente autonomo Fiera di Roma, è autorizzata la concessione di un contributo di L. 150 milioni, utilizzando lo stanziamento iscritto al cap. n. 22305.

2. La somma di cui al comma 1 è erogata all'ente autonomo Fiera di Roma a manifestazione avvenuta, previa presentazione di una relazione sui risultati economici dell'iniziativa nonchè di un resoconto analitico delle spese sostenute.


Art. 7

1. (Omissis) (3).


Art. 8

1. Improrogabilmente entro il 28 febbraio 1994 i dirigenti dei settori regionali dovranno far pervenire al settore 10, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza, dell'esercizio 1991 e non pagati negli anni 1991, 1992 e 1993 per i quali, al 31 dicembre 1993 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 15 del 1977 precisando gli estremi degli atti originari di impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui al comma 2 dell'art. 33 della citata legge regionale n. 15 del 1977.

2. Entro la stessa data, con elenchi distinti dai precedenti, i medesimi dirigenti regionali dovranno far pervenire anche gli elenchi dei residui passivi per i quali intervenne la perenzione amministrativa a tutto il 31 dicembre 1990, ma non inclusi nei decreti ricognitivi a suo tempo adottati ai sensi dell'art. 8 della legge regione 20 dicembre 1990, n. 92. Per essi dovranno essere evidenziati tutti gli elementi necessari all'individuazione del debito indicati per i residui di cui al comma 1. In particolare dovrà essere curato l'accertamento di quei dati la cui omissione non ne ha consentito l'inclusione nei predetti decreti ricognitivi. A tal fine non si terrà conto delle segnalazioni incomplete a suo tempo prodotte. I decreti ricognitivi conseguenti all'applicazione del presente comma andranno a completare l'esposizione debitoria della Regione desunta dai decreti adottati.

3. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1 sono personalmente responsabili dell'accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto insorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso.

4. L'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 1 è condizione indispensabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori salvo i casi previsti al comma 5.

5. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 1993, a carico degli esercizi 1991 e precedenti, è consentita, nelle more del perfezionamento della procedura di cui al presente articolo, l'immediata riemissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 1994. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese si provvede ai sensi della lettera l) dell'art. 23 della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35.

6. Per l'esercizio finanziario 1993 è sospesa la facoltà di protrarre le operazioni di riscossione e pagamento oltre il 31 dicembre 1993, di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 9

1. (Omissis) (4).


Art. 10

1. (Omissis) (5).


Art. 11

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 dell'I.DI.S.U. (Istituto per il diritto allo studio universitario) Università degli studi di Roma "La Sapienza", è approvato nelle risultanze contenute nella deliberazione del commissario regionale n. 2 del 19 luglio 1993, adottata in conformità dell'art. 13 della legge regionale n. 22 del 1993.


Art. 12

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, la variazione al bilancio di previsione dell'anno finanziario 1995 dell'I.DI.S.U. (Istituto per il diritto allo studio universitario), Università della Tuscia - Viterbo è approvata nelle risultanze contenute nella deliberazione del consiglio di amministrazione n. 31 del 26 marzo 1993.


Art. 13

1. (Omissis) (6).


Art. 14

1. Una quota dello stanziamento iscritto al cap. n. 44110: "Finanziamento dell'I.DI.S.U. di Roma "La Sapienza" (legge regionale 20 marzo 1983, n. 14)" è destinata agli interventi in favore degli studenti della terza università di Roma.


Art. 15

1. La Giunta regionale, in deroga alle procedure previste dal comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, e nelle more della revisione delle norme previste dalla predetta legge regionale n. 14 del 1983, a seguito di approvazione della legge-quadro nazionale sulla base delle somme assegnate nell'anno precedente agli organismi costituiti presso le università non statali, provvede alla erogazione dei finanziamenti iscritti ai capitoli n. 44114 e n. 44115 e provvede altresì alla adozione del piano di assegnazione dei finanziamenti per le spese di investimento, di cui alla legge regionale 20 giugno 1984, n. 31 iscritti al cap. n. 32111.


Art. 16

1. Con deliberazione della Giunta regionale si provvederà ad adeguare le disposizioni contenute nella legge regionale 14 dicembre 1950, (rectius: "1990"; n.d.r.), n. 90, alla decisione della commissione CEE n. C/93 1887 del 7 luglio 1993.


Art. 17

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'anno 1993, si intendono aggiornati in conformità alle variazioni e riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.


Art. 18

1.  (7)


Art. 19

1. Parte dello stanziamento previsto sul cap. n. 32443 per L. 500.000.000 è destinato al comune di Belmonte in Sabina (Rieti) per l'acquisto del convento S. Nicola (stanziamento già previsto sul cap. n. 49002 del fondo globale bilancio previsione 1993).


Art. 20

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 16 dicembre 1993, n. 34 (S.O. n. 7).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 23 aprile 1994, n. 16 (S.S. n. 3).

(2) Sostituisce il comma 1, dell'art. 24 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21.

(3) Inserisce un rigo al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22.

(4) Modifica la lettera "e" citata negli artt. 11 e 17 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22.

(5) Articolo abrogato dall'art. 17 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16.

(6) Modificato dall'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 50, modifica il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21.

(7) Modifica il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21. Articolo abrogato dal numero 12) dell'allegato C alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.