L.R. 21 Dicembre 2007, n. 22 |
Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini della realizzazione di infrastrutture strategiche relative al sistema viario (1)
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Art. 1 (Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale) 1. La Regione promuove la costituzione, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, di una società per azioni a partecipazione regionale, ai fini della realizzazione di infrastrutture strategiche relative al sistema viario e, in particolare, di quella prevista dall’intesa dell’8 novembre 2006 tra il Ministero delle infrastrutture, la Regione Lazio e l’ANAS società per azioni, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 2. La società si configura quale soggetto aggiudicatore e svolge tutte le attività e i compiti inerenti a tale qualifica, ivi compreso il reperimento, anche tramite il ricorso alla finanza privata, delle risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture. Art. 2 (Condizioni per la partecipazione) 1. La partecipazione della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano disposizioni tese a garantire che: a) la società sia partecipata dalla Regione, dall’ANAS società per azioni e da eventuali altri enti pubblici; b) non possano essere cedute a terzi privati quote anche minoritarie del capitale sociale; c) l’oggetto sociale sia coerente con le disposizioni della presente legge; d) alla Regione sia riservata la facoltà, ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, di nominare un numero di amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza proporzionale alla propria quota di partecipazione; e) la società operi nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; f) vengano rispettate le norme di cui all’articolo 1, commi 725 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), concernenti il numero, i compensi e la nomina degli amministratori di società partecipate da enti locali.
Art. 3 (Procedure per la costituzione e rappresentanti della Regione) 1. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore competente in materia di lavori pubblici da lui delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari ai fini della partecipazione della Regione alla società, ivi compresa la sottoscrizione di eventuali patti parasociali relativi all’esercizio dei reciproci diritti e doveri. 2. La Regione è rappresentata nell’assemblea della società dal Presidente della Regione stessa, ovvero dall’assessore competente in materia di lavori pubblici da lui delegato. 3. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono nominati dal Presidente della Regione stessa e sono vincolati, nell’esercizio del relativo mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale. Art. 4 (Disposizione finanziaria) 1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB D12, di un apposito capitolo denominato “Costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini della realizzazione di infrastrutture strategiche relative al sistema viario” con uno stanziamento, per l’anno 2008, di 1.100.000,00 euro, alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo D12503.
Note:
(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 7 gennaio 2008, n. 1
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |