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Gruppi Consiliari


I consiglieri regionali devono necessariamente costituirsi in gruppi consiliari. A tal fine, entro sei giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, i consiglieri comunicano al Presidente del Consiglio a quale gruppo hanno aderito, indicando anche il nome del Presidente del proprio gruppo.

Normalmente il consigliere aderisce al gruppo che corrisponde alla lista in cui è stato eletto e che, pertanto, reca lo stesso contrassegno. In tal caso, il gruppo può essere costituito a prescindere dal numero dei consiglieri che lo compongono. Nel caso in cui, invece, si voglia costituire un gruppo diverso, occorrono almeno tre consiglieri.

I consiglieri che non abbiano fornito la comunicazione di adesione ad un gruppo, confluiscono automaticamente nel gruppo misto.

Qualora nel corso della legislatura il numero dei consiglieri appartenenti ad un gruppo scendesse al di sotto di tre, il gruppo è dichiarato sciolto e i consiglieri che ne facevano parte, se nei successivi tre giorni non aderiscono ad altri gruppi, confluiscono nel gruppo misto. Tale regola, come sopra precisato,  non si applica ai gruppi corrispondenti alle rispettive liste elettorali.

Il rispetto delle suddette regole impone che ciascun gruppo comunichi tempestivamente al Presidente del Consiglio l’eventuale mutamento della propria composizione, così come è tenuto a farlo il singolo consigliere quando aderisce ad un gruppo diverso da quello originario.



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