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Modalità di svolgimento dei lavori del Forum


Art. 3 (Modalità di svolgimento dei lavori del Forum)
1. Il Forum si riunisce di regola in sedute ordinarie non meno di due volte l’anno secondo una programmazione semestrale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente, o un quarto dei componenti del Forum stesso ne faccia richiesta. (1)

2. La convocazione del Forum in via ordinaria è comunicata per iscritto ai suoi membri con un preavviso di almeno dieci giorni dalla data di indizione della seduta. La convocazione in via straordinaria può avvenire tramite telegramma, fonogramma o fax con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla suddetta data.

3. Possono, altresì, richiedere la convocazione del Forum la Giunta regionale e le commissioni consiliari. In tale caso il Presidente convoca il Forum entro i quindici giorni successivi alla comunicazione della relativa richiesta.

4. L’ordine del giorno delle sedute del Forum è redatto dal Presidente, unitamente al Vice Presidente. L’integrazione dell’ordine del giorno può essere richiesta da un quinto dei componenti del Forum. (2)

5. Le sedute del Forum sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto dei componenti stessi.

6. Le deliberazioni del Forum sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze previste dagli articoli 5, commi 2 e 3, e 7, comma 1. Sulle proposte di deliberazione possono essere presentati emendamenti sottoscritti da almeno tre componenti del Forum. (3)

7. Le sedute del Forum sono pubbliche e delle stesse è redatto un processo verbale che viene approvato all’inizio della seduta successiva a quella cui si riferisce nonché depositato e conservato agli atti in libera consultazione presso la struttura regionale di supporto al Forum di cui all’articolo 4 della l.r. 29/2001.

8. Alle sedute del Forum possono partecipare i consiglieri e gli assessori regionali ed essere invitati a partecipare i rappresentanti di altri enti, pubblici o privati e delle associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 5 della lr. 29/2001 diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), nonché esperti in materia.




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