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La scheda: le modifiche più rilevanti al piano casa



27/07/12 -
- Viene rafforzato il ruolo del ministero dei Beni culturali nella procedura stabilita per superare contrasti circa l'effettiva esistenza di beni sottoposti a vincolo paesaggistico, rispetto alle perimetrazioni contenute nel Ptpr.
- Vengono chiariti la data di entrata in vigore della legge (28 agosto 2008) e il termine di applicazione (31 gennaio 2015).
- Viene eliminata la parte relativa alle concessioni in sanatoria ottenute tramite silenzio-assenso.
- Viene specificata la necessità del nulla osta preventivo dell'ente gestore nel caso di interventi che ricadono in aree protette.
- Viene specificato che i programmi integrati di riqualificazione urbana e ambientale, previsti dal piano casa, sono interventi volti alla valorizzazione del territorio.
- Viene eliminata la parte relativa alla possibilità di realizzare impianti sportivi nelle aree naturali protette.
- Vengono precisate le norme sulle opere di urbanizzazione secondaria e sul rispetto degli standard urbanistici.
- Viene previsto un regolamento redatto dalla giunta per disciplinare l'housing sociale.
- Viene reso meno oneroso il passaggio alla proprietà piena per i soci delle cooperative assegnatari di alloggi costruiti in diritto di superficie.
- Viene introdotta la possibilità di chiedere una nuova localizzazione dell'intervento per le cooperative a cui i comuni non hanno assegnato le aree su cui edificare nuove "167".
- Viene introdotta la possibilità per gli enti religiosi di finanziare la realizzazione di edifici di culto attraverso la costruzione di strutture residenziali, commerciali, direzionali, turistiche o per servizi, per una volumetria pari a quella delle opere religiose fino a un massimo di 3mila metri quadrati, su terreni di proprietà dell'ente stesso.
- Viene modificata la norma sulle modalità di assegnazione delle case popolari, limitatamente a roma capitale, in maniera da favorire l'esaurimento delle vecchie graduatorie anche in presenza di nuovi bandi.
- Viene precisato che, per quanto riguarda i comuni costieri, le aree liberate dai programmi di demolizione e ricostruzione sono destinate alla fruizione pubblica del litorale.
- Vengono chiarite le norme che regolano gli interventi su edifici destinati a servizi socio-assistenziali.
- Vengono modificate le norme sui cambi di destinazione d'uso che saranno possibili non solo sull'intero edificio, ma anche per parti di esso, sono esclusi teatri e cinema.
- Vengono inseriti anche gli "articoli 11" fra le aree in cui è possibile applicare il piano casa, ma in questo caso non è possibile la cosiddetta "monetizzazione" degli standard urbanistici.
[mi.ca.]


 

A cura dell'Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio
Info: 800 01 22 83
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