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Definizione per: Opposizione



  • Opposizione
  • Stat., artt. 20, co. 2; 23, co. 2, lett. p); 25, commi  2  e 3, lett. f); 34, co. 3; 55, co. 3
    l.r. 2/2005,  art. 2, co. 5 


    Per opposizione, in ambito parlamentare, si intende l’insieme dei gruppi politici che non si riconoscono nella maggioranza assembleare che sostiene politicamente l’esecutivo in carica, in quanto, a seconda della forma di governo vigente, non hanno votato ad essi la fiducia o sono espressione di partiti che hanno sostenuto l’elezione di un leader diverso da quello poi prescelto dal corpo elettorale. L’opposizione, conseguentemente, contrasta e controlla l’azione di governo, condizionandone l’indirizzo sulla base di un diverso orientamento programmatico e in vista di una futura sostituzione. Il ruolo dell’opposizione è più accentuato nei sistemi di governo maggioritari tendenzialmente bipolari, ove già prima delle elezioni si fronteggiano due coalizioni contrapposte, rispetto ai sistemi di governo parlamentare di tipo multipolare, ove si forma un governo di coalizione dall’accordo tra i partiti.

    Nel Lazio, con l’elezione diretta del Presidente della Regione, si è aderito al primo modello, e si sono quindi introdotte norme che garantiscono la minoranza nel proprio diritto-dovere di opposizione, quale quella della legge elettorale che prevede la nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

    Lo Statuto demanda al regolamento dei lavori del Consiglio il compito di assicurare l’effettivo esercizio dei diritti dell’opposizione e prevede l’attribuzione all’opposizione della presidenza degli organi consiliari di controllo e di vigilanza, la presenza di rappresentanti della minoranza nell’Ufficio di presidenza e la competenza del Consiglio in caso di nomine e designazioni in cui si debba assicurare la rappresentanza delle opposizioni.
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