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Definizione per: Parere



  • Parere
  • Stat., artt. 21, co. 4;  23, co. 2, lett. a); 25, co. 4; 26, co. ; 33, co. 1, lett.c); 41, co. ; 47, co. 3; 55, commi  3 e 8; 67, commi  2 e 4; 68, co. 6, lett. c); 70, co. 6; 71, co. 2; 72; 73, commi 2 e 3 e  74

    E’ un atto, avente carattere ausiliario, fornito da organi consultivi agli organi dell’amministrazione attiva; consiste in un giudizio su un’attività che dovrà essere compiuta da chi lo richiede. E’ un atto privo di autonomia funzionale, in quanto emesso in vista di un provvedimento finale, ed adempie a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento. Può essere:

    - obbligatorio, se espressamente previsto dalla legge; in tal caso l’atto adottato in mancanza del parere è illegittimo per violazione di legge;

    - facoltativo, se è discrezione degli organi dell’amministrazione attiva richiederli o meno;

    - vincolante, se l’organo richiedente è obbligato ad adeguare il provvedimento ai contenuti del parere rilasciato.

    Nell’ordinamento regionale esprimono parere le commissioni permanenti in sede consultiva,  gli organismi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali nonché gli uffici del Consiglio e della Giunta a ciò abilitati.
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