menù principale per la navigazione

  1. menù argomenti correlati
  2. contenuto della pagina
  3. servizi

Ora per ora:

ferma lo scorrimentomostra tutte le notizie
Siete qui: Homepage / Glossario / Dettaglio


Definizione per: Iniziativa popolare (v. Iniziativa legislativa)
Insindacabilità dei consiglieri regionali



  • Iniziativa popolare (v. Iniziativa legislativa)
    Insindacabilità dei consiglieri regionali
  • Cost,. art. 122, co. 4
    Stat., art. 29, co. 2
    l.r. 38/2003


    L’insindacabilità è una prerogativa riconosciuta a livello costituzionale ai consiglieri regionali a tutela della loro autonomia ed indipendenza, in forza della quale non possono essere chiamati a rispondere in sede giudiziaria delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Qualora ciò avvenga, il consigliere interessato deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale investe il Consiglio stesso della questione. La Giunta delle elezioni svolge l’istruttoria della valutazione dell’insindacabilità e riferisce al Consiglio, il quale delibera entro il termine perentorio di trenta giorni.
torna al menù