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Definizione per: Segreto d’ufficio



  • Segreto d’ufficio
  • Stat., art. 30, commi 3 e 4
    l. 241/1990, art. 24
    d.lgs. 196/2003, artt. 59 e 60
    d.p.r. 3/1957, art. 15
    reg. org. giunta, art. 455
    reg. org. cons., art. 390 


    Il segreto d’ufficio si concretizza nel divieto, imposto al dipendente pubblico, di trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei compiti istituzionali, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

    Il segreto d’ufficio rappresenta, pertanto, un’ipotesi di limitazione del diritto di accesso agli atti amministrativi. Al principio generale della trasparenza dell’attività amministrativa, che si esplica anche attraverso la previsione legislativa del diritto di accesso, si contrappone, in ipotesi eccezionali e, quindi, non estensibili, il segreto della pubblica amministrazione in ordine ai documenti che sono da essa formati o da essa tenuti. La segretezza delle informazioni, nei casi di specifica previsione normativa, è preposta a salvaguardare interessi determinati e di preminente rilevanza rispetto a quelli che verrebbero, di contro, tutelati attraverso l’esercizio del diritto di accesso.

    La normativa statutaria prevede, quale prerogativa del consigliere regionale, il diritto di visionare anche gli atti e i documenti che, in base alla legge, sono qualificati come riservati, con l’obbligo di mantenerne la segretezza. Tale norma, quindi, attraverso un’operazione di bilanciamento di esigenze contrapposte, quella di consentire al consigliere la piena esplicazione dei compiti istituzionali e quella di impedire la divulgazione di documenti riservati, riconosce al consigliere il diritto di visionare documenti riservati, prevedendo espressamente l’obbligo di mantenere la segretezza degli stessi.
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