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Definizione per: Clausola valutativa



  • Clausola valutativa
  • l.r. 27/2006, art. 7, co. 2, lett. c)

    Con tale istituto si indica uno specifico articolo di legge attraverso il quale viene conferito ai soggetti incaricati dell’attuazione della stessa legge (in primis all’esecutivo) l’esplicito mandato di raccogliere, elaborare e, infine, comunicare all’organo legislativo una serie di informazioni selezionate concernenti i tempi e le modalità di attuazione della normativa approvata. La clausola valutativa - che sta iniziando ad emergere nel panorama statutario e legislativo di diverse Regioni - risulta contraddistinta dal carattere puntuale e dettagliato dei dati richiesti, dalla esatta individuazione dei soggetti chiamati a svolgere l’attività istruttoria, dalla indicazione della modalità e tempistica circa l’elaborazione e trasmissione delle informazioni all’organo legislativo e, infine, dalla previsione della necessaria copertura finanziaria.

    Questa disposizione normativa – che si differenzia, quindi, dalla generica formulazione con la quale può essere previsto l’obbligo da parte della Giunta regionale di trasmettere al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della legge – costituisce uno strumento di conoscenza a servizio dei decisori pubblici affinché gli stessi, attraverso l’acquisizione di dati oggettivi e specifici, possano verificare l’effettivo impatto prodotto dalla legge, accertare eventuali criticità e indagare sulle relative cause, per modulare, quindi, sulla base delle informazioni acquisite, il processo decisionale nell’ambito della programmazione delle successive politiche regionali.
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