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Definizione per: Durata degli interventi



  • Durata degli interventi
  • reg. cons., artt. 20, co. 6, 21, co. 3 e 4, 25, co. 9, 28, co. 1, 2 e 5, 29, co. 3, 30, co. 1, 31, 33, co. 2, 38, co. 1, 65, co. 1, 66, co. 3, 4, 6, 7 e 8, 69, co. 1, 95, 98, co. 1, 99, co. 4 e 5, 104, co.4, 105, co.4, 113, co. 5

    La previsione della disciplina della durata degli interventi risponde alla necessità di conciliare il principio di discussione, che postula la libertà per tutti consiglieri di intervenire nelle varie fasi dell'iter di approvazione dei provvedimenti, con l'esigenza di garantire l'ordinato svolgimento dei lavori e di programmazione dell'attività del Consiglio.
    La disciplina della durata degli interventi è strettamente connessa alla questione più generale dell'organizzazione del tempo di discussione, il c.d. contingentamento dei tempi.
    Il regolamento dei lavori del Consiglio contiene varie disposizioni che prescrivono la durata degli interventi dei consiglieri; in particolare sono fissati dei tempi diversi a seconda del tipo di intervento, del tipo di argomento sul quale si interviene e del momento dell'intervento nell'iter procedimentale.
    Il regolamento prevede i seguenti tipi di intervento e la relativa durata:

    - comunicazione all'Aula del programma dei lavori e del calendario dei lavori: sono consentiti interventi dei consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo consiliare, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione, rispettivamente, del successivo programma e del successivo calendario;
    - questioni pregiudiziali e sospensive: il Presidente del Consiglio stabilisce preventivamente la durata dei singoli interventi entro il limite massimo dei cinque minuti;
    - richiami al regolamento: il Presidente del Consiglio stabilisce preventivamente la durata degli interventi, che comunque non possono superare i tre minuti ciascuno;
    - fatto personale: il consigliere che si ritenga offeso può essere autorizzato dal Presidente del Consiglio ad esporre le proprie ragioni a fine seduta e per non più di tre minuti;
    - proposta di inversione dell'ordine del giorno: sono previsti interventi di un oratore contrario e uno favorevole, per non più di cinque minuti ciascuno;
    - richiesta di chiusura di discussione in Aula o in Commissione: possono intervenire un consigliere contro e uno a favore per non oltre cinque minuti;
    - prima di procedere ad una votazione in Aula o in Commissione i consiglieri hanno facoltà di parlare per una succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti

    In particolare, per i provvedimenti legislativi sono previsti interventi nelle seguenti fasi della discussione:

    a) discussione sulle linee generali di un progetto di legge: la durata degli interventi non può superare i venti minuti; per le relazioni di maggioranza e di minoranza la durata degli interventi non può superare i quindici minuti ciascuna. il Presidente del Consiglio concede la parola ai consiglieri che intendono esporre le posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi stabilendo le modalità ed i limiti di tempo; possono essere presentati e svolti ordini del giorno per impedire il passaggio all'esame degli articoli, per un tempo non eccedente i dieci minuti;

    b) discussione sui singoli articoli:
    1) la durata degli interventi non può superare i dieci minuti; il Presidente può aumentare il termine fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro importanza lo richieda;
    2) ciascun consigliere può intervenire, per non più di tre minuti, sul complesso dei subemendamenti presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta dalla commissione consiliare competente e dalla Giunta regionale;
    3) in caso di presentazione di emendamenti, è consentito al primo firmatario o, in sua assenza, ad uno degli altri firmatari, di intervenire per non più di cinque minuti;
    4) in caso di presentazione di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi presentati dalla commissione consiliare competente o dalla Giunta regionale possono intervenire un consigliere per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno;
    5) sulla richiesta di stralciare uno o più articoli o disposizioni contenute nel disegno di legge il Presidente del Consiglio stabilisce la durata massima degli interventi entro il limite massimo di cinque minuti;
    6) sulla dichiarazione di voto può intervenire un consigliere per gruppo per non più di tre minuti;
    7) ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale possono essere presentati e svolti per non più di cinque minuti.

    Per quanto attiene i provvedimenti diversi da quelli su provvedimenti legislativi la regola generale è che la durata degli interventi in Aula non può essere superiore a cinque minuti, salva diversa previsione regolamentare.

    Infine, per ciò che riguarda gli atti di indirizzo e di controllo, il regolamento prevede quanto segue:

    - mozioni e voti:
    a) gli interventi non possono superare i venti minuti;
    b) ciascun proponente di emendamenti che non sia intervenuto nella discussione può illustrarli per non più di cinque minuti;
    c) il Presidente può consentire un ampliamento della discussione, ove si tratti di mozioni su problemi complessi e impegnativi;
    - interpellanze:
    a) possono essere svolte per non più di quindici minuti;
    b) dopo le dichiarazioni della Giunta regionale chi ha presentato l'interpellanza può esporre le proprie ragioni per non più di cinque minuti;

    - interrogazioni:
    a) dopo la risposta della Giunta regionale l'interrogante ha diritto di replicare per non più di cinque minuti;
    b) qualora la Giunta non risponda decorsa la terza settimana successiva al giorno dell'annuncio ciascun consigliere può sollecitare la risposta al termine della seduta per non più di cinque minuti;
    - interrogazioni a risposta immediata in aula e in commissione:
    a) il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di cinque minuti;
    b) il rappresentante della Giunta regionale risponde per non più di tre minuti;
    c) l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo consiliare ha diritto di replicare per non più di due minuti.
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