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Definizione per: Numero legale



  • Numero legale
  • Stat., art. 27, co. 3
    reg. cons., art. 35


    Con il termine numero legale, o quorum strutturale, si fa riferimento al numero minimo di consiglieri necessari affinché si possa procedere, nelle commissioni consiliari e in Aula, alla votazione dei rispettivi atti. Lo Statuto prevede che per la validità delle deliberazioni debba essere presente la maggioranza dei componenti del Consiglio che non abbiano ottenuto congedo a norma del regolamento dei lavori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il caso in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

    L’esistenza del numero legale si ritiene presunta. La verifica può essere richiesta in commissione, da uno o più consiglieri, oppure in Aula, da almeno tre consiglieri o da un Presidente di un gruppo consiliare costituito da almeno tre consiglieri. Sono considerati presenti, agli effetti della determinazione del numero legale, sia il richiedente la verifica, sia i consiglieri, autorizzati dall’Ufficio di Presidenza che risultino impegnati fuori dalla sede del Consiglio regionale per incarico istituzionale.
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