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Definizione per: Giunta regionale



  • Giunta regionale
  • Cost., artt. 121, 122
    Stat., artt. 45- 49


     La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione. Realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico e amministrativo del Presidente della Regione nonché negli atti di indirizzo del Consiglio regionale. Ad essa sono attribuite una competenza amministrativa generale, il potere di iniziativa legislativa, la funzione regolamentare, ad esclusione dei regolamenti delegati dallo Stato, e l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 49 dello Statuto. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata un’equilibrata presenza dei due sessi e, comunque, tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore ad undici.

    I componenti, in un numero non superiore a sedici, scelti anche al di fuori del Consiglio regionale, sono nominati dal Presidente della Regione entro dieci giorni dalla sua proclamazione. Quest’ultimo ha potere di revoca e sostituzione. La Giunta dura in carica fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

    Lo Statuto prevede quali cause di dimissioni della Giunta regionale:

    - le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio;

    - l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione;

    - le dimissioni volontarie, la rimozione, la decadenza, l’impedimento permanente e la morte del Presidente della Regione.

    Alle dimissioni della Giunta consegue lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio regionale.

    La Giunta dimissionaria resta in carica, presieduta dal Presidente della Regione, ovvero dal Vicepresidente nei casi di rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.
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