Definizione per: Giunta delle elezioni
- Giunta delle elezioni
- Stat., art.25, co.3, lett. b)
reg. cons., art. 10
l.r. 38/2003
La Giunta delle elezioni è un organismo interno al Consiglio.
L’Ufficio di Presidenza, subito dopo la sua costituzione, procede, quale Giunta delle elezioni, all’accertamento dell’inesistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti dei consiglieri eletti, sulla base sia della documentazione relativa alle cariche ed agli uffici ricoperti trasmessa dai consiglieri stessi, sia delle istanze e dei ricorsi presentati relativamente alle condizioni degli eletti.
Compiuto l’esame, la Giunta delle elezioni propone all’Aula la convalida delle elezioni dei consiglieri per i quali sia stata accertata l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità o l’annullamento dell'elezione stessa qualora manchi la condizione dell'eleggibilità o la decadenza qualora riscontri l’esistenza o il sopravvenire di una delle causa di incompatibilità.
La Giunta delle elezioni, inoltre, ha il compito di procedere all’istruttoria della valutazione di insindacabilità dei consiglieri per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni e di riferirne al Consiglio regionale, al fine dell’adozione della relativa deliberazione.
torna al menù