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Definizione per: Maggioranza (quorum funzionale)



  • Maggioranza (quorum funzionale)
  • Stat., artt. 19, co. 2;  20, co. 3; 25, commi 1 e 5, 27, co. 3; 33, co. 3; 39, co. 2; 43, co. 1; 67, co. 4;  68, co. 8; 69, co. 3;  70, co. 2
    reg. cons., art. 36


    Con il termine maggioranza, o quorum funzionale, si intende il numero dei voti richiesto per la validità delle deliberazioni.

    Si distingue:

    a)    la maggioranza relativa: quando si raggiunge il maggior numero dei voti a prescindere dal rapporto degli stessi con il totale dei votanti;

    b)    la maggioranza semplice: quando si raggiunge almeno la metà più uno dei votanti;

    c)    la maggioranza qualificata: che può essere della metà più uno, di tre quinti, dei due terzi o dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

    Ai sensi dello Statuto, per la validità delle deliberazioni dell’Aula e delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti (si veda voce “numero legale”) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccetto i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

    In particolare, lo Statuto prevede la maggioranza qualificata nelle deliberazioni del Consiglio per:

    a) l’approvazione della legge regionale di disciplina del sistema elettorale-   maggioranza dei componenti;

    b) l’elezione del Presidente del Consiglio regionale - maggioranza dei due terzi dei componenti nel primo scrutinio, dei tre quinti nel secondo, maggioranza dal terzo in poi;

    c) l’adozione e la modifica del regolamento dei lavori del Consiglio - maggioranza dei tre quinti e, dalla terza votazione, maggioranza dei componenti;

    d) l’approvazione del regolamento di contabilità e degli altri regolamenti interni - maggioranza dei componenti;

    e) la dichiarazione d’urgenza sulla promulgazione della legge regionale – maggioranza dei componenti;

    f)  l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione - maggioranza dei componenti;

    g) l’approvazione delle leggi di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, a seguito di parere negativo espresso dal Consiglio delle autonomie locali - maggioranza dei componenti;

    h) l’approvazione della legge regionale senza apportarne modifiche in base ai rilievi contenuti nella pronuncia del Comitato di garanzia statutaria - maggioranza dei componenti;

    i)  l’elezione del difensore civico – maggioranza dei tre quarti dei componenti;

    l)  l’elezione del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile - maggioranza dei componenti.

    Nel conteggio dei voti per determinare la maggioranza,  il regolamento dei lavori del Consiglio prevede che siano computati i voti favorevoli e i voti contrari, mentre le dichiarazioni di astensione non vengono contate e se ne tiene nota a cura dei consiglieri  Segretari.
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