Definizione per: Maggioranza (quorum funzionale)
- Maggioranza (quorum funzionale)
- Stat., artt. 19, co. 2; 20, co. 3; 25, commi 1 e 5, 27, co. 3; 33, co. 3; 39, co. 2; 43, co. 1; 67, co. 4; 68, co. 8; 69, co. 3; 70, co. 2
reg. cons., art. 36
Con il termine maggioranza, o quorum funzionale, si intende il numero dei voti richiesto per la validità delle deliberazioni.
Si distingue:
a) la maggioranza relativa: quando si raggiunge il maggior numero dei voti a prescindere dal rapporto degli stessi con il totale dei votanti;
b) la maggioranza semplice: quando si raggiunge almeno la metà più uno dei votanti;
c) la maggioranza qualificata: che può essere della metà più uno, di tre quinti, dei due terzi o dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
Ai sensi dello Statuto, per la validità delle deliberazioni dell’Aula e delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti (si veda voce “numero legale”) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccetto i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
In particolare, lo Statuto prevede la maggioranza qualificata nelle deliberazioni del Consiglio per:
a) l’approvazione della legge regionale di disciplina del sistema elettorale- maggioranza dei componenti;
b) l’elezione del Presidente del Consiglio regionale - maggioranza dei due terzi dei componenti nel primo scrutinio, dei tre quinti nel secondo, maggioranza dal terzo in poi;
c) l’adozione e la modifica del regolamento dei lavori del Consiglio - maggioranza dei tre quinti e, dalla terza votazione, maggioranza dei componenti;
d) l’approvazione del regolamento di contabilità e degli altri regolamenti interni - maggioranza dei componenti;
e) la dichiarazione d’urgenza sulla promulgazione della legge regionale – maggioranza dei componenti;
f) l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione - maggioranza dei componenti;
g) l’approvazione delle leggi di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, a seguito di parere negativo espresso dal Consiglio delle autonomie locali - maggioranza dei componenti;
h) l’approvazione della legge regionale senza apportarne modifiche in base ai rilievi contenuti nella pronuncia del Comitato di garanzia statutaria - maggioranza dei componenti;
i) l’elezione del difensore civico – maggioranza dei tre quarti dei componenti;
l) l’elezione del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile - maggioranza dei componenti.
Nel conteggio dei voti per determinare la maggioranza, il regolamento dei lavori del Consiglio prevede che siano computati i voti favorevoli e i voti contrari, mentre le dichiarazioni di astensione non vengono contate e se ne tiene nota a cura dei consiglieri Segretari.
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