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Definizione per: Informazione



  • Informazione
  • Stat., art.30
    reg. cons., artt. 108 e 109


    I consiglieri hanno diritto di ricevere dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato e di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione le informazioni necessarie attinenti all'attività svolta.

    L’Ufficio di presidenza è tenuto ad inviare tempestivamente agli enti locali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e ad altri organismi sociali informazioni sulle iniziative politiche, legislative ed amministrative proposte alle commissioni consiliari e all’Aula. Su richiesta dei consiglieri o su  iniziativa della commissione, la trasmissione è dovuta anche nei confronti di altri enti ed organismi.
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