menù principale per la navigazione

  1. menù argomenti correlati
  2. contenuto della pagina
  3. servizi

Ora per ora:

ferma lo scorrimentomostra tutte le notizie
Siete qui: Homepage / Glossario / Dettaglio


Definizione per: Istituzione nuovi comuni



  • Istituzione nuovi comuni
  • Cost. art. 133, II comma
    Stat., art. 23, co. 2, lett. b); art. 64, co. 2
    l.r. 19/1980


    Il procedimento per l’istituzione di nuovi comuni è disciplinato dalla Costituzione, la quale prevede la competenza della legge regionale in materia. Nel caso di specie, si tratta di un procedimento legislativo aggravato, in quanto, prima dell’approvazione finale della legge regionale istitutiva del nuovo comune, occorre procedere, sulla base di una deliberazione del Consiglio regionale, all'indizione di un referendum consultivo per acquisire il parere delle popolazioni interessate.

    Le modalità di svolgimento della procedura referendaria sono a loro volta disciplinate dalla legge regionale: spetta al Presidente della Regione indire il referendum e  fissarne la data di convocazione, da individuare in una data compresa tra il 60° e il 120° giorno successivo a quello di emanazione del decreto presidenziale di indizione della consultazione popolare.
torna al menù