menù principale per la navigazione

  1. menù argomenti correlati
  2. contenuto della pagina
  3. servizi

Ora per ora:

ferma lo scorrimentomostra tutte le notizie
Siete qui: Homepage / Glossario / Dettaglio


Definizione per: Inammissibilità



  • Inammissibilità
  • reg. cons.  art. 67, co. 10 

    Si parla di inammissibilità con riferimento ad emendamenti, subemendamenti, articoli aggiuntivi e ordini del giorno quando essi si riferiscano ad argomenti del tutto estranei all’oggetto della discussione, quando siano preclusi da precedenti deliberazioni ovvero comportino una spesa e non vi sia la relazione tecnica che ne attesti la copertura finanziaria. In tali casi, il Presidente del Consiglio dichiara, appunto, la loro inammissibilità.
torna al menù