menù principale per la navigazione

  1. menù argomenti correlati
  2. contenuto della pagina
  3. servizi

Ora per ora:

ferma lo scorrimentomostra tutte le notizie
Siete qui: Homepage / Glossario / Dettaglio


Definizione per: Pari opportunità



  • Pari opportunità
  • Trattato CE artt. 2, 3 par. 2
    direttiva 2006/54/CE
    Cost. artt.
    3; 37, co. I; 51, co. I; 117, co. VII
    Stat., artt. 6, co. 6; 19, co. 2; 20, co. 2; 45, co. 1; 53, co. 4  e 73
    d.lgs. 198/2006
    l.r. 58/1976
    reg. org.
    Giunta artt. 438- 446 bis

    La parità fra uomini e donne è un principio fondamentale del diritto comunitario riconosciuto espressamente dal trattato quale "compito" e "obiettivo" della Comunità da promuovere in tutte le sue attività. Nell’ordinamento interno, è stato approvato recentemente il codice delle pari opportunità, in cui sono riunite e coordinate le disposizioni vigenti per la prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione basata sul sesso.

    Le pari opportunità tra uomini e donne si attuano attraverso misure volte a eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. Di particolare importanza sono le azioni positive, volte a favorire l’inserimento e la carriera delle donne attraverso l’adozione di misure per la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel campo del lavoro e nella società, favorendo, anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali.

    La  Costituzione e lo Statuto prevedono che la Regione rimuova ogni ostacolo che impedisca la piena parità delle donne e degli uomini nei vari settori di attività, attraverso l’attivazione di azioni positive e promuova la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Lo Statuto prevede anche l’istituzione della Consulta femminile regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica sostanziale tra donne e uomini, con funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali. Inoltre, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale disciplina il funzionamento e l’organizzazione del Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna, organismo istituito con il compito di promuovere azioni volte a creare condizioni di parità sostanziale delle lavoratrici e dei lavoratori, nell’ambito dei singoli luoghi di lavoro. Infine, presso il Segretariato generale della Giunta regionale è stato istituito l’ufficio del Consigliere di parità regionale, previsto dalla normativa statale, per lo svolgimento di funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro.
torna al menù