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Definizione per: Ordine del giorno



  • Ordine del giorno
  • reg. cons., artt. 25, commi 7, 8 e 9; 65, commi 2 e 3; 69 e 70

    Il regolamento dei lavori del Consiglio prevede tre tipologie di ordine del giorno:

    - l’ordine del giorno di cui all’articolo 25, inteso come atto che contiene l’indicazione di tutti gli argomenti che l’Aula o le commissioni consiliari debbono esaminare nel corso della seduta, nonchè il loro ordine di trattazione. Per deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno è necessaria una decisione adottata con la presenza di tutti i consiglieri assegnati e con il voto favorevole dei tre quarti degli stessi. Per i lavori dell’Aula, l’inversione della trattazione degli argomenti iscritti è possibile quando è proposta dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Regione, da un Assessore, da un Presidente di gruppo consiliare costituito da almeno tre consiglieri, o da tre consiglieri; in commissione consiliare, invece, ove sia richiesta dal  Presidente della commissione o da due consiglieri;

     - l’ordine del giorno di cui all’articolo 69 è un atto, che ciascun consigliere può presentare, finalizzato a dare istruzioni alla Giunta regionale in relazione ad una determinata proposta di legge che si trovi all’esame dell’Aula per l’approvazione. L’ordine del giorno può essere svolto per non più di cinque minuti e deve riguardare articoli di legge già approvati o la proposta di legge nel suo insieme;

    - l’ordine del giorno di cui all’articolo 65 è una richiesta che ciascun consigliere può presentare affinché non si proceda all’esame degli articoli ovvero al testo proposto per la deliberazione; è votato al termine della discussione generale e se presentato dopo la chiusura della stessa, non può essere svolto.
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