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Definizione per: Legge regionale



  • Legge regionale
  • Cost., artt. 70-82, 117, 121, 123 e 127
    Stat., artt. 11, 36-39
    d.lgs. 76/2000
    l. 11/2005
    l.r. 25/2001
    l.r. 2/2005


    La legge è un atto normativo vincolante per tutti i destinatari, adottato dagli organi istituzionali ai quali la Costituzione  attribuisce espressamente il potere legislativo. 

    Le leggi regionali sono approvate dal Consiglio regionale, promulgate dal Presidente della Regione, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge non preveda un termine diverso.

    A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, è oggi  riconosciuta  alle Regioni, oltre alla potestà legislativa concorrente, una potestà legislativa esclusiva in tutte le materie non riservate dallo stesso articolo alla competenza esclusiva dello Stato e che non costituiscono oggetto di potestà legislativa concorrente. Nelle materie oggetto di legislazione concorrente, le Regioni continuano a poter legiferare, come avveniva prima della riforma, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato mediante leggi cornice, dette anche leggi quadro.

    La potestà legislativa regionale, al pari di quella statale, è esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

    Assumono particolare importanza:

    la legge statutaria: leggi di approvazione e di modifica dello Statuto regionale; appartengono alla categoria delle cosiddette leggi “rinforzate” poiché la Costituzione prevede per la loro approvazione un procedimento aggravato;

    - la legge elettorale: legge che disciplina l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, nonché le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio;

    - la legge di bilancio: legge, di iniziativa della Giunta regionale, approvata annualmente dal Consiglio, con la quale si approvano il bilancio annuale di previsione ed il bilancio pluriennale;

    - la legge finanziaria: legge che, in coerenza con gli indirizzi del DPEFR, espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per un periodo compreso nel bilancio pluriennale regionale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla normativa vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari ai suddetti indirizzi. La proposta di legge finanziaria è presentata dalla Giunta al Consiglio contestualmente alla proposta di legge regionale concernente il bilancio annuale e pluriennale. Contestualmente alla stessa,, la Giunta può presentare proposte di legge collegate alla manovra finanziaria annuale con le quali sono disposte norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme non inseribili nella legge finanziaria aventi però riflessi sul bilancio. 

    - la legge comunitaria: legge con la quale si provvede a dare attuazione alla normativa comunitaria o si dispone che la Giunta vi provveda con regolamento; la legge comunitaria dispone in via diretta qualora l’adempimento degli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate o l’istituzione di nuovi organi amministrativi. La legge comunitaria, d’iniziativa della Giunta, è approvata annualmente dal Consiglio nell’ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata.
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