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Definizione per: Regolamento regionale



  • Regolamento regionale
  • Cost., artt. 117, co. VI, 121, co. IV
    Stat., artt. 15, 23, co. 2, lett. o) e 47

    l.r. 6/2002, artt. 30 e 39

    Le Regioni hanno potestà regolamentare in base a quanto previsto dalla Costituzione. Dopo la riforma costituzionale del 2001, la potestà regolamentare spetta alle Regioni, in via generale, nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale e, su delega dello Stato, nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale. Precedentemente alla riforma del Titolo V della Costituzione, tale potestà era attribuita al Consiglio regionale; oggi, essendo stato soppresso il riferimento al Consiglio regionale quale organo competente ad emanare i regolamenti, le Regioni sono state lasciate libere di attribuire la potestà regolamentare alla Giunta o al Consiglio.

    Lo Statuto ha optato per la prima soluzione, ad eccezione dei regolamenti delegati dallo Stato, la cui competenza è rimessa al Consiglio regionale.

    I regolamenti adottati dalla Giunta possono essere:

    -        esecutivi di leggi regionali;

    -        di attuazione ed integrazione di leggi regionali;

    -        di delegificazione, autorizzati da apposita legge regionale, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, purchè relativi  a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge nè riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto;

    -        per l’organizzazione ed il funzionamento di strutture della Giunta, e quindi a valenza interna;

    di attuazione della normativa comunitaria, qualora ciò sia previsto dalla legge regionale comunitaria.
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