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Definizione per: Gruppi consiliari



  • Gruppi consiliari
  • Stat., artt. 22, co.2 e 31
    l.r. 6/2002
    reg. cons., artt. 12 e 13
    reg. org. cons., artt. 13 e 14


    I gruppi consiliari sono articolazioni interne del Consiglio costituite dai consiglieri regionali eletti nella stessa lista ovvero da consiglieri eletti in altre liste, che successivamente decidono di aderirvi. I consiglieri che dichiarano di non voler appartenere ad alcun gruppo consiliare confluiscono nel gruppo misto. I gruppi che si costituiscono successivamente all’elezione del Consiglio regionale devono essere formati da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui siano espressione di un partito politico rappresentato in Parlamento. Ciascun gruppo, entro sei giorni dalla prima seduta del Consiglio, comunica al Presidente del Consiglio il nome del rispettivo Presidente. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio per l’organizzazione dell’attività e dei lavori dell’Aula.

    L'Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie ad un libero ed efficace svolgimento delle funzioni e dispone l'assegnazione di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla presenza femminile nei gruppi stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei lavori. I gruppi si avvalgono, per l’esercizio delle proprie funzioni, di una struttura di diretta collaborazione disciplinata dal regolamento di organizzazione del Consiglio.
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