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Definizione per: Azione popolare



  • Azione popolare
  • Ripresa dalla tradizione romanistica, riconosce a chiunque la legittimazione di agire a difesa e tutela di diritti o interessi dei quali è titolare l’intera collettività.

    Rappresenta un’eccezione all’esclusiva tutelabilità degli interessi pubblici da parte della pubblica amministrazione ed è ricompresa nell’ambito degli istituti di partecipazione popolare.

    Le azioni popolari si distinguono in due categorie, l’azione popolare correttiva e l’azione popolare suppletiva, a seconda della diversa legittimazione passiva, che è a carico della pubblica amministrazione, nel primo caso, e verso altri soggetti, nel secondo.

    L’azione popolare correttiva, rivolta verso la pubblica amministrazione, è diretta a far sanare, appunto “correggere”, una situazione di illegittimità causata dalla stessa, in funzione di un interesse pubblico generale al rispetto della legge ed al corretto svolgimento delle funzioni da parte degli organi della pubblica amministrazione.

    Attraverso l’azione popolare suppletiva, invece, si intende provvedere, “supplire”, all’inerzia dell’amministrazione, consentendo a chiunque di agire per far valere nei confronti di terzi un diritto o un interesse rientrante nel patrimonio dell’ amministrazione rimasta inerte.

    Quest’ultima ipotesi dà luogo ad un fenomeno di sostituzione processuale del singolo alla rappresentanza legale dell’amministrazione e per questo tale azione è denominata anche “sostitutiva”.

    Le principali ipotesi di azioni popolari riguardano:

    - i tributi locali, anche se oggi è ridotta a semplice ricorso amministrativo (r.d. 1175/ 1937);

    - l’elettorato attivo (dpr 223/1967);

    - le elezioni amministrative (l. 1147/1966);

    - le elezioni al Parlamento europeo (l. 18/1979);

    - le azioni ed i ricorsi di competenza del Comune e della Provincia (art. 9 d. lgs 267/2000).
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