Definizione per: Patrimonio
- Patrimonio
- Cost. art.119, co.VI
Stat., art. 17, co. 4
l. 281/1970, art. 11
c.c. artt. 826 e 828
La Regione ha un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. La legge statale del 1970, contenente i provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario, ha disposto il trasferimento dal patrimonio statale al patrimonio regionale indisponibile di vari beni, quali le foreste, le cave e le torbiere sottratte al proprietario del fondo, le acque minerali e termali, gli edifici destinati ad uffici o servizi di spettanza regionale. L’indisponibilità comporta che tali beni sono vincolati ad una destinazione di utilità pubblica e non possono essere sottratti a tale destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
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