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Definizione per: Tributi regionali



  • Tributi regionali
  • Cost.,  art. 119  

    L'articolo 119 della Costituzione, riconosce l'autonomia finanziaria delle Regioni ed individua i diversi strumenti di finanziamento della spesa regionale, tuttora costituiti da: tributi ed entrate proprie, quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio regionale, risorse aggiuntive ed interventi speciali, quote a carico del fondo perequativo senza vincoli di destinazione istituito con legge dello Stato con riguardo ai territori con minore capacità fiscale per abitante.

    Il concetto di tributo regionale non coincide con quello di tributo proprio: quest'ultimo è solo quello istituito con legge dalla regione, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario statale. Ne segue che, accanto ai tributi regionali “propri”, vi sono quelli definibili “impropri”, in quanto istituiti e disciplinati con legge dello Stato ma destinati, con il relativo gettito, a finanziare le esigenze della Regione sul cui territorio il prelievo viene effettuato. La distinzione è confermata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha in più occasioni sottolineato che la devoluzione del gettito al bilancio regionale, se è sufficiente a qualificare un tributo come regionale, non basta a far sì che il tributo stesso possa anche essere considerato come proprio.

    Rientrano nella categoria dei tributi regionali istituiti con legge statale e affidati alle Regioni:

    a)     l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile che si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, ubicati nel territorio della Regione. L'ammontare è determinabile dalle Regioni in misura comunque non superiore al triplo del canone di concessione;

    b)     la tassa sulle concessioni regionali, istituita dalla l. 281/1970, è disciplinata dalla l.r. 30/1980, che determina le tariffe concessorie dovute, suddividendole per materie: igiene e sanità, caccia e pesca, turismo e industria alberghiera, fiere e mercati, agricoltura, acque minerali e termali, cave e torbiere, trasporti, navigazione e porti lacuali, arti e mestieri;

    c)     la tassa automobilistica regionale, che ha sostituito le tasse regionali di circolazione,  si applica su veicoli ed autoscafi appartenenti a soggetti residenti nella Regione o immatricolati nella Regione;

    d)     la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituita con la l. 281/1970, soppressa dal d. lgs. 446/1997 e reintrodotta dalla l. 448/1998, trova applicazione limitatamente alle occupazioni su spazi ed aree regionali ed è accertata e riscossa direttamente dalle Regioni;

    e)     la tassa per il diritto allo studio universitario, istituita dalla l. 549/1995 al fine di incrementare le disponibilità finanziarie regionali finalizzate all'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore a studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi;

    f)      il  tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dalla legge finanziaria statale per  il 1996 e disciplinato dalla l.r. 42/1998, con l'obiettivo di favorire la minor produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia. Il pagamento, con obbligo di rivalsa nei confronti di chi effettua il conferimento, viene effettuato dal gestore dell'impianto di stoccaggio, dal gestore dell'impianto di incenerimento e da chiunque eserciti attività di discarica abusiva o abbandoni, scarichi o effettui depositi incontrollati di rifiuti. La legge,  ne definisce l'ammontare entro il 31luglio;

    g)     l'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane, dovuta dai soggetti che forniscono il gas metano ai consumatori; la relativa misura è attualmente determinata dalla l.r. 7/1995;

    h)     l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita dal d. lgs. 446/1997, presuppone l'esercizio abituale di un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi e costituisce la maggiore risorsa finanziaria regionale;

    i)       l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF - istituita dal d. lgs. 446/1997 è determinata in base all'aliquota fissata dalla Regione, in cui il contribuente risiede, nei limiti previsti dalla normativa statale ed è commisurata al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;

    j)       l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, istituita dalla l. 342/2000, è dovuta dall’esercente o, in mancanza di questi dal proprietario dell’aeromobile civile per ogni decollo e atterraggio negli aeroporti civili. Il relativo gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nelle zone più esposte ai danni da rumore;

    k)     la tassa per l'abilitazione all'esercizio della professione;

    l)       l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, istituita dal d. lgs. 398/1990, è dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici.
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