menù principale per la navigazione

  1. menù argomenti correlati
  2. contenuto della pagina
  3. servizi

Ora per ora:

ferma lo scorrimentomostra tutte le notizie
Siete qui: Homepage / Glossario / Dettaglio


Definizione per: Tutela della concorrenza



  • Tutela della concorrenza
  • Trattato CE, artt. 81-89
    Cost. art. 41 e 117, co II, lett. e)
    l. 287/1990


    La concorrenza è un bene giuridico o giuridicamente protetto. La tutela della concorrenza si manifesta come un valore costituzionale ed ha il suo fondamento nella necessaria garanzia della libertà d’iniziativa economica come diritto fondamentale. Le regole e le tecniche poste a tutela della concorrenza debbono non solo garantire la presenza di una pluralità di soggetti sul mercato ma anche rendere effettiva la libertà economica.

    La normativa europea sulla concorrenza permette di evitare che eventuali intese e pratiche anticoncorrenziali messe in atto da imprenditori o autorità nazionali ostacolino il sano gioco della concorrenza. Essa è volta ad impedire che una o più imprese sfruttino indebitamente il loro potere economico a discapito di imprese minori. Inoltre la politica europea deve impedire che i governi degli Stati membri falsino le regole del gioco della concorrenza.

    L’applicazione della normativa comunitaria è assicurata da un lato dalla Commissione e dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dall’altro dalle giurisdizioni nazionali, in conformità con i principi sviluppati nell’ambito della normativa comunitaria e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale  di primo grado delle Comunità.

    L’Italia si è dotata di una normativa specifica a tutela della concorrenza, con la quale il legislatore italiano ha deciso di aderire al “principio della barriera unica” che stabilisce la competenza esclusiva delle autorità comunitarie su tutti i casi di pratiche od accordi capaci di pregiudicare il commercio tra Stati membri.

    L’applicazione della normativa nazionale è, pertanto, residuale rispetto all’applicazione di quella comunitaria: la prima si applica, infatti, soltanto al di fuori dei casi previsti dagli articoli 85 e 86 CEE, 65 e 66 CECA, dal Regolamento 4064/89 sul controllo delle concentrazioni, nonché dai regolamenti comunitari e da tutti gli atti ad essi equiparati.

    Se la competente autorità italiana reputa che una fattispecie sottoposta al suo esame non rientra nell’ambito di applicazione della l. 287/1990 ha l’obbligo di informare la Commissione, ovvero, nei casi in cui sia iniziata una procedura dinanzi alla Commissione, di sospendere l’istruttoria per tutti gli aspetti che non sono di esclusiva rilevanza nazionale; la legge nazionale torna ad essere applicata ogniqualvolta sopraggiunga una espressa declaratoria di competenza da parte della Commissione.

    La dottrina dominante ritiene che la tutela della concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia tuttavia espressione di una competenza che taglia trasversalmente tutte le possibili materie. Questa interpretazione è stata confermata da una sentenza della Corte costituzionale 282/2002 in cui si afferma che non si tratta di una materia in senso stretto ma di “una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie”, quindi anche quelle affidate alla competenza residuale delle Regioni.
torna al menù