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Definizione per: Bilancio partecipato



  • Bilancio partecipato
  • l.r. 25/2001
    reg. reg. 4/2006


    Ricompreso nel tema più ampio della partecipazione alla formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, il bilancio partecipato introduce in modo strutturale la partecipazione degli amministratori locali, delle associazioni, degli organismi di base, delle organizzazioni del mondo del lavoro e di tutti i cittadini nelle scelte di politica economica, al fine di migliorare la qualità delle scelte stesse ed il rapporto tra le istituzioni e la società reale.

    La responsabilità dell’organizzazione e della gestione del processo partecipativo, disciplinato in via sperimentale dalla Giunta regionale con il regolamento del 28 giugno 2006, n. 4, è attribuita all’assessorato regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione che individua al suo interno le strutture idonee ad assicurarne lo svolgimento, mentre l’indirizzo, l’armonizzazione ed il coordinamento dell’attività di partecipazione sull’intero territorio regionale costituiscono prerogativa del “Tavolo interistituzionale per la partecipazione in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio” istituito, dal citato regolamento, presso il medesimo assessorato.

    Il processo di partecipazione, al quale sono sottoposti il procedimento di formazione del bilancio ed il relativo contenuto, comprende le seguenti fasi:
    • una fase di informazione e comunicazione, nella quale gli atti relativi al bilancio e le modalità di svolgimento dell’attività di partecipazione sono pubblicati su almeno tre quotidiani a diffusione regionale con apposito avviso pubblico, oltre ad essere diffusi attraverso ogni mezzo di comunicazione, compresi quelli innovativi, quali e-mail e sms e riprodotti in una specifica sezione del sito della Regione, anche sotto forma di schede di lettura facilitata;
    • una fase di consultazione, che consente ad ogni soggetto interessato, previamente identificato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di presentare il proprio contributo; in questa fase vengono altresì organizzati attraverso la predisposizione di un programma ampiamente pubblicizzato una serie di incontri pubblici, territoriali o settoriali, finalizzati a raccogliere indicazioni e suggerimenti;
    • una fase di raccolta delle proposte e osservazioni pervenute in un “documento della partecipazione”, nel quale sono ordinate per macrotemi le proposte avanzate e contenute le valutazioni sulla possibilità di accoglimento delle stesse; il documento è illustrato alla Giunta regionale e trasmesso alla commissione consiliare competente e al Consiglio regionale;
    • una fase di monitoraggio, nel corso della quale i soggetti interessati hanno la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati nonché l’attuazione delle scelte economiche assunte anche a seguito del processo partecipativo.
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