Definizione per: Nomina
- Nomina
- Stat., artt. 23, co. 2, lett. p); 41, co. 8; 55, co. 3
reg. cons., artt. 79-86
Ai sensi dello Statuto, la nomina degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché degli enti privati a partecipazione regionale spetta al Presidente della Regione mentre, nei casi in cui la legge istitutiva prescriva l’obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni, spetta al Consiglio regionale.
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