menù principale per la navigazione

  1. menù argomenti correlati
  2. contenuto della pagina
  3. servizi

Ora per ora:

ferma lo scorrimentomostra tutte le notizie
Siete qui: Homepage / Glossario / Dettaglio


Definizione per: Mozione di sfiducia



  • Mozione di sfiducia
  • Cost. art. 126, commi II e III
    Stat., art. 43 


    La mozione di sfiducia è un atto mediante il quale il Consiglio regionale esprime la propria sfiducia nei confronti del Presidente della Regione.

    La norma costituzionale prevede, per la votazione della sfiducia, dei requisiti necessari, la cui ratio viene individuata nell’esigenza di favorire la stabilità dell’esecutivo:

    a)    la mozione deve essere motivata;

    b)    per la presentazione della mozione è richiesta la sottoscrizione di almeno un quinto dei membri del Consiglio;

    c)    la mozione di sfiducia non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione;

    d)    la votazione deve avvenire per appello nominale;

    e)    la mozione deve essere approvata a maggioranza assoluta.

    Il nuovo Statuto ha integrato la disciplina costituzionale prevedendo, per la discussione della mozione, il termine massimo di venti giorni dalla presentazione.

    L’approvazione della mozione di sfiducia produce due effetti automatici: le dimissioni della Giunta e lo scioglimento anticipato del Consiglio.
torna al menù