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Definizione per: Autorità amministrative indipendenti



  • Autorità amministrative indipendenti
  • Organismi pubblici con funzioni di garanzia e di regolazione in settori o materie di particolare rilievo, anche costituzionale.

    Provenienti dall’esperienza di ordinamenti stranieri, sono dotate di una qualificata autonomia organizzativa, finanziaria e contabile e non sono soggette ai controlli e alle direttive dell’esecutivo, elemento, questo, che conferisce loro una particolare indipendenza.

    Carattere tipico di tali organismi è la posizione di neutralità, oltre che di imparzialità, che hanno rispetto agli interessi che sono chiamate a tutelare.

    Tale neutralità consente alle amministrazioni indipendenti di operare senza condizionamenti, in posizione di sostanziale obiettività rispetto agli interessi primari della pubblica amministrazione, in modo da assicurare la piena ed effettiva applicazione delle norme.

    La peculiare posizione di autonomia ed indipendenza dal potere politico ed economico le rende destinatarie di funzioni eterogenee e composite che di solito sono ripartite tra i diversi poteri dello Stato.

    Oltre a svolgere funzioni tipicamente amministrative di autorizzazione e di vigilanza, incluso il relativo potere sanzionatorio, possono, tra l’altro, regolamentare gli interessi ad esse affidati, adottare atti di indirizzo nei confronti degli operatori del settore al quale sono preposte e, proprio per il loro carattere neutrale, intervenire anche per risolvere conflitti e controversie, in funzione integrativa dell’attività giurisdizionale o giustiziale.

    Negli ultimi anni sono state introdotte nel nostro ordinamento diverse autorità amministrative indipendenti, soprattutto a seguito del processo di liberalizzazione di alcuni mercati; in questo caso, sono state incaricate di verificare la compatibilità del comportamento degli operatori economici, pubblici o privati, con le regole della concorrenza e di tutelare gli utenti.
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