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Definizione per: Ufficio di presidenza



  • Ufficio di presidenza
  • Stat., artt. 20 e 22
    reg. cons., art. 7 


    L’Ufficio di presidenza viene eletto nella prima seduta del Consiglio regionale ed è costituito dal Presidente del Consiglio, da due vice Presidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza, e da tre segretari, uno dei quali in rappresentanza della minoranza.

    Nell’Ufficio di presidenza è garantita un’equilibrata presenza delle donne. I componenti dell’Ufficio di presidenza durano in carica l’intera legislatura, salvo i casi di dimissione o di grave impedimento. Le funzioni dell’Ufficio di presidenza sono inerenti all’autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del Consiglio; tra queste si segnalano, in particolare, quelle relative alla predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, all’adozione degli atti relativi all’organizzazione delle strutture, alla necessità di assicurare ai gruppi consiliari le risorse per il loro funzionamento, alla garanzia e tutela delle prerogative dei consiglieri regionali.
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