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Definizione per: Demanio



  • Demanio
  • cod. civ. artt. 822 ss.
    Stat., art. 17, co. 4


    I beni demaniali sono quei beni che, per natura o per espressa disposizione di legge, servono in modo diretto a soddisfare bisogni collettivi, e sono pertanto sottoposti a speciali vincoli. I beni demaniali sono sempre beni immobili o universalità di immobili e devono appartenere ad enti pubblici territoriali.

    Secondo quanto previsto dal Codice Civile, il demanio è costituito dai seguenti beni: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

    Fanno allo stesso modo parte del demanio pubblico, ma solamente se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e, infine, gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico

    Tali beni sono soggetti al regime del demanio anche se appartengono alle Regioni, alle province o ai comuni.

    I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

    Gli altri beni di proprietà dello Stato e degli altri enti territoriali non rientranti nel demanio costituiscono il patrimonio.
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