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Definizione per: Esame abbinato



  • Esame abbinato
  • reg. cons., art. 61

    L'esame abbinato consiste nel valutare ed esaminare contestualmente due o più proposte di legge o di provvedimento amministrativo di identico contenuto o vertenti su identica materia.
    Il regolamento dei lavori del Consiglio prevede l'obbligo di procedere all'esame abbinato qualora proposte di legge o di provvedimento amministrativo identici o vertenti su materia identica si trovino contemporaneamente all'ordine del giorno di una Commissione, dove l'espressione "ordine del giorno" va intesa in un'accezione ampia, nel senso di comprendere tutte le proposte assegnate alla competenza di una Commissione consiliare.
    Al fine di delimitare la materia e definire l'identità della stessa, occorre riferirsi sia al titolo delle proposte che ai relativi contenuti.
    Al termine dell'esame preliminare delle proposte abbinate la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.
    Con la scelta di un testo base gli altri testi possono essere considerati come emendamenti al testo base e l'approvazione finale del testo comporterà l'assorbimento delle concorrenti proposte.
    Nel caso di redazione di un testo unificato tutte le proposte concorrono alla formazione dello stesso. Il testo unificato verrà identificato, fino alla conclusione del procedimento di approvazione, con tutti i numeri di presentazione assegnati a ciascun provvedimento e pertanto le varie proposte risulteranno avere tutte esaurito il loro iter con esito favorevole.
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