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Definizione per: Atto amministrativo



  • Atto amministrativo
  • Stat., art.51
    l. 241/1990
    l.r. 57/1993
    reg. org. giunta, artt. 60-71
    reg. org. cons., artt. 30-34


    Qualsiasi manifestazione di volontà, di giudizio o di conoscenza proveniente da una pubblica amministrazione nell’esercizio di una funzione amministrativa, cioè nell’ambito di un’attività volta alla concreta attuazione dei fini pubblici. Gli atti amministrativi solgono distinguersi in due categorie: i provvedimenti amministrativi e in una categoria residuale di atti.I provvedimenti si caratterizzano per essere atti: autoritativi (in grado di produrre unilateralmente modifiche nella sfera giuridica di altri soggetti), tipici (sono solo quelli previsti dall’ordinamento, ognuno finalizzato alla realizzazione di uno specifico interesse pubblico) e nominati (a ciascun interesse pubblico da realizzare corrisponde esattamente un tipo di atto) consistenti in disposizioni in grado di modificare le situazioni giuridiche degli interessati o di rifiutare le modifiche richieste dagli stessi (es. rigetto di una richiesta di autorizzazione).

    Accanto ai provvedimenti, esiste una molteplicità di atti amministrativi minori che assolvono funzioni strumentali, accessorie o comunque secondarie (es. proposte, pareri, visti, verbalizzazioni).

    L’atto amministrativo nella generalità dei casi, presenta una struttura formale composta da:
    • l’intestazione (indicazione dell’autorità da cui promana l’atto cioè l'indicazione dell'organo di governo o del dirigente della struttura organizzativa da cui l'atto è adottato);
    • il preambolo (indicazione degli atti normativi in base ai quali l’atto viene adottato in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l'atto è adottato nonché i riferimenti agli atti preparatori);
    • la motivazione (indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione);
    • il dispositivo (la parte precettiva dell’atto);
    • il luogo;
    • la data;
    • la sottoscrizione.
    La legge 241 del 1990 ha introdotto, in particolare, l’obbligo della motivazione per ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, con la sola esclusione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale.

    Nell’ordinamento regionale si individuano atti di alta amministrazione - di competenza del Presidente della Regione (decreti, ordinanze e direttive), della Giunta (deliberazioni), del Presidente del Consiglio (decreti e direttive), dell’Ufficio di presidenza (deliberazioni) - mediante i quali è esercitata l’attività di indirizzo politico amministrativo, e atti di gestione, che assumono la denominazione giuridica di determinazioni, mediante i quali i dirigenti esercitano l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’ente.
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