Definizione per: Tempus regit actum
- Tempus regit actum
- disp. prel. cod. civ., artt. 11, 15
E' il principio in forza del quale ogni atto è disciplinato dalla legge vigente al tempo in cui l'atto stesso si è verificato. In altri termini, in esso è sintetizzato il principio della irretroattività della legge in forza del quale la norma non si applica a fatti o rapporti sorti prima della entrata in vigore della stessa e quello della non ultrattività della legge per cui la norma non si applica a fatti verificatisi dopo la sua estinzione.
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