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Definizione per: Questioni pregiudiziali e sospensive



  • Questioni pregiudiziali e sospensive
  • reg. cons., art. 29 

    Le questioni pregiudiziali precludono, qualora accolte, la discussione su un determinato argomento, le questioni sospensive invece, qualora accolte, producono l’effetto di rinviare la discussione ad altra data ovvero al verificarsi di un determinato evento.

    La procedura relativa alla proposizione delle due questioni è analoga: nel caso in cui la discussione sia già iniziata occorre la richiesta di tre Presidenti di gruppo; ove, invece, non abbia ancora avuto inizio, è sufficiente l’istanza di un solo Presidente di gruppo consiliare che, però, sia composto da almeno tre consiglieri.

    La discussione in merito alle questioni pregiudiziali e sospensive deve avvenire rispettivamente prima che essa abbia inizio o prima che continui; in ogni caso la discussione non può iniziare ovvero proseguire fin quando l’Aula non abbia respinto la richiesta.
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