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Definizione per: Partecipazione alla normativa comunitaria



  • Partecipazione alla normativa comunitaria
  • Cost. art. 117, co. V
    Stat. artt..
    10, co. 4  e 41, co. 6
    l. 131/2003, art. 5
    l. 11/2005, artt.
    2 e  5
    reg. cons., art. 14 ter, co. 3


    Due sono le principali forme di partecipazione delle Regioni alla normativa comunitaria:

    a)    la partecipazione al processo di formazione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti comunitari e dell’Unione europea, partecipazione c.d. indiretta;

    b)    la partecipazione ai processi decisionali in sede comunitaria, partecipazione c.d. diretta.

    Con riguardo alla prima, la normativa statale prevede una complessa procedura, con un diverso coinvolgimento delle Regioni, a seconda che si tratti di questioni che interessino anche le Regioni e le Province autonome, ovvero di materie di competenza  regionale.

    Quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome:

    a)    il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o un Presidente di Regione o di Provincia autonoma da lui delegato possono chiedere di partecipare alle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), quale sede in cui si concordano le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea;

    b)    gli assessori competenti per le materie in trattazione o loro delegati partecipano alle riunioni del comitato tecnico permanente, organo incaricato dell’attività istruttoria e di coordinamento,  di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) per la preparazione delle proprie riunioni, convocato presso la Conferenza Stato-Regioni.

    Quando invece si tratta di materie di competenza regionale:

    a)    i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, individuati in base a criteri da stabilire, partecipano ai tavoli di coordinamento nazionali convocati dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie per concordare una posizione unitaria ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea.

    b)    una o più Regioni o Province autonome, quando un progetto di atto normativo riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa regionale, possono fare richiesta al Governo di convocare la Conferenza Stato-Regioni per il raggiungimento dell’intesa e, in questa sede, chiedere al Governo di apporre una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea;

    c)    le Regioni e le Province autonome, entro venti giorni dalla data del ricevimento dei progetti di atti comunitari e dell’Unione europea, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome o della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome.

    Con riguardo alla partecipazione diretta, nelle materie di competenza legislativa regionale, i rappresentanti di Regioni e Province autonome possono partecipare, nell’ambito della delegazione del Governo, ai lavori del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea.

    Un recente accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, in attuazione della normativa statale, ha stabilito la composizione delle delegazioni che partecipano alle attività del Consiglio, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione. In particolare, nelle materie di competenza legislativa esclusiva delle Regioni, è previsto che su istanza delle stesse e mediante apposita intesa con il Governo da raggiungersi in sede di conferenza Stato-Regioni, la funzione di capo delegazione possa essere attribuita ad un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma.
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