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Definizione per: Leale collaborazione (principio di)



  • Leale collaborazione (principio di)
  • Cost. art. 120, co. II
    Stat. artt.
    12, co. 1 e  49, co. 2

    Principio fondamentale che deve contraddistinguere l’operato di Stato, Regioni ed enti locali nelle materie in cui i rispettivi interessi e competenze si intersecano sino a sovrapporsi.

    Assente nel testo originario della Costituzione, ha fatto la sua comparsa nella seconda metà degli anni ottanta grazie alla giurisprudenza della Corte costituzionale, attenta ad esigere che nei rapporti interistituzionali tutte le parti coinvolte ispirassero i propri comportamenti ad assetti cooperativi e ha trovato la sua prima consacrazione nella legge 59/1997, in cui la leale collaborazione compare tra i principi fondamentali per i conferimenti di funzioni alle Regioni e agli enti locali.

    Il principio è oggi riconosciuto espressamente dalla Costituzione, a seguito della riforma del 2001, in materia di poteri sostitutivi; ma la collaborazione istituzionale può considerarsi un principio generale implicito al nuovo sistema costituzionale, in grado di imporsi come criterio guida di tutte le relazioni interistituzionali, allorchè ci si trovi in situazioni di competenze connesse o interferenti spettanti ad enti diversi.

    La leale collaborazione si realizza attraverso un’ampia e variegata gamma di strumenti, forme e moduli procedimentali, idonei a garantire l’esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni e che si traducono in obblighi di informazione reciproca, consultazioni informali, pareri, intese, conferenze di servizi, convenzioni, accordi di programma.

    Sedi della leale collaborazione sono la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e la Conferenza unificata, sede congiunta delle precedenti, alle quali la riforma costituzionale del 2001 ha aggiunto la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata con rappresentanti regionali e locali. Tale ultima previsione non risulta, però, ancora attuata.
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