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Definizione per: Incandidabilità



  • Incandidabilità
  • l. 55/1990
    l. 165/2004,  art. 2, comma 1


    L’incandidabilità costituisce una particolare causa di ineleggibilità che il legislatore ha configurato per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione. Chi versa in una situazione di incandidabilità è direttamente escluso dalla competizione elettorale senza che sia possibile, in alcun modo, per l’interessato rimuovere l’impedimento all’elezione, per cui l’eventuale elezione è da considerarsi nulla. Per contro, nei normali casi di ineleggibilità, l’impedimento giuridico è sempre rimovibile da parte dell’interessato, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.

    L’incandidabilità, inoltre, può essere accertata in sede di ammissione della lista e il nominativo può così essere direttamente depennato dalla stessa, mentre le cause di ineleggibilità possono essere sindacate solo in sede di convalida delle elezioni.

    Le Regioni non hanno titolo ad intervenire in materia di incandidabilità, trattandosi di competenza da ascriversi al legislatore statale.
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