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Definizione per: Vigilanza



  • Vigilanza
  • Stat., art.55
    l.r. 14/1999, art. 182 


    La nozione di vigilanza comprende tutte quelle funzioni e compiti amministrativi l'esercizio dei quali è finalizzato all'individuazione di fattispecie sanzionabili o, comunque, di carenze che richiedono interventi, anche non sanzionatori, diretti ad assicurare il rispetto di una determinata disciplina. Va considerata come una sorta di “accessorio naturale” della competenza sanzionatoria, sia statale che regionale (sentenza Corte cost. 384/2005).

    Ai sensi dell'articolo 182 della l.r. 14/1999, la Regione, direttamente o tramite gli enti regionali, nonché gli enti locali, esercitano la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative  in relazione alle funzioni ed ai compiti ad essi rispettivamente riservati e conferiti nelle singole materie. In altri termini, l'ente titolare dell'esercizio di una funzione attinente ad una specifica materia è altresì titolare dell'esercizio della corrispondente attività di vigilanza. La vigilanza può tuttavia essere espressamente conferita ad un ente diverso da quello titolare della funzione: in questo caso, l'applicazione delle sanzioni spetta all'ente vigilante che provvede, altresì, ad introitare gli importi delle sanzioni stesse.

    E' invece di esclusiva titolarità della Giunta regionale la vigilanza sull'attività e sugli organi degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto. Alla Giunta spetta, inoltre, l'adozione dei conseguenti adempimenti nonché riferirne periodicamente alla commissione consiliare competente per materia.
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