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Definizione per: Urgenza



  • Urgenza
  • Stat., artt 26, 38 e 39
    Reg. cons., artt. 23, 24, 57 e 58


    L’urgenza viene presa in considerazione nell’ordinamento regionale nei seguenti casi:

    -           il Presidente della Regione, può richiedere la procedura d’urgenza, con richiesta motivata, per l’esame delle proposte di legge di iniziativa della Giunta, mentre i Consiglieri regionali possono chiedere l’esame con procedura d’urgenza di ogni proposta di legge;

    -           il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro trenta giorni dall’approvazione, salvo che il Consiglio ne dichiari l’urgenza stabilendo un termine diverso;

    -           le convocazioni dell’Aula devono essere, di norma, diramate almeno cinque giorni prima delle riunioni, fatti salvi casi di urgenza, nei quali il termine é ridotto a giudizio del Presidente del Consiglio e, comunque, con preavviso di almeno tre giorni.

    - salvo accordo di tutti i gruppi, nessun provvedimento può essere discusso in Aula se la relativa documentazione non sia disponibile almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione o ventiquattro ore in caso di urgenza;

    -           le convocazioni delle commissioni consiliari devono essere, diramate, di norma almeno tre giorni prima delle riunioni, fatti salvi casi di urgenza, nei quali il termine è ridotto a giudizio del Presidente della commissione consiliare e, comunque, con preavviso di almeno un giorno;

    -           la commissione consiliare in sede referente esprime il parere, di norma, nel termine di otto giorni, o di tre giorni in caso di urgenza, a decorrere dal giorno dell'effettiva distribuzione del testo.
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