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Definizione per: D.P.E.F.R. – Documento di programmazione economico-finanziaria regionale



  • D.P.E.F.R. – Documento di programmazione economico-finanziaria regionale
  • Stat., artt. 23, co. 2, lett. e); 58, co. 4
    l.r. 25/2001, artt.
    9 e 10

    Il D.P.E.F.R. è un atto fondamentale dell’attività della Regione poiché con esso si definisce la manovra della finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, al fine di realizzare gli obiettivi economico-sociali e territoriali fissati nei rispettivi atti di programmazione – P.E.R.G. (programma economico-sociale regionale) e P.T.R.G. (piano territoriale regionale generale).

    Il D.P.E.F.R., in particolare, muovendo dall’analisi dello stato di attuazione del P.E.R.G. e P.T.R.G., e in relazione alle tendenze ed agli obiettivi macroeconomici relativi allo sviluppo economico e dell’occupazione nella Regione, aggiorna ogni anno le previsioni contenute nei predetti documenti programmatori ed individua, conseguentemente, il fabbisogno finanziario necessario per dare loro attuazione, orientando, in tal modo, le decisioni da assumere in sede di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale, nonché della legge finanziaria e delle leggi a quest’ultima collegate.

    Il D.P.E.F.R. è redatto sulla base dei contenuti dell’omologo documento predisposto annualmente dal Governo nazionale e che viene poi presentato al Parlamento per l’approvazione. Per tale motivo la legge regionale fissa al 31 luglio di ogni anno il termine per l’inoltro da parte della Giunta del D.P.E.F.R. al Consiglio, il quale è tenuto ad adottarlo entro il 30 settembre.  I suddetti termini, peraltro, sono comunemente ritenuti non perentori.
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