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Definizione per: Delegificazione



  • Delegificazione
  • Stat., art. 47, co. 2, lett. c)
    l. 400/1988, art. 17, co. 2
    l. 59/1997, art. 20
    l. 11/2005, art. 11


    Il procedimento di delegificazione rappresenta una deroga al principio di carattere generale della gerarchia delle fonti del diritto, secondo il quale un atto normativo non possa essere modificato o abrogato da un atto gerarchicamente inferiore.

    Superate diffuse perplessità che erano sorte al momento della sua introduzione a livello statale, la delegificazione rappresenta oggi un istituto contemplato anche da diversi Statuti regionali.

    Essa consiste nell’autorizzazione contenuta in una legge a disciplinare mediante regolamento aspetti di materie fino a quel momento regolati da legge o da atto avente forza di legge.

    In realtà, è la stessa legge che autorizza tale operazione di abrogazione o di modifica di disposizioni legislative vigenti, ma l’effetto abrogativo si verifica solo al momento dell’entrata in vigore del cd. regolamento di delegificazione.

    In ogni caso tale procedimento incontra dei limiti: lo Statuto della Regione esclude che possa riguardare materie coperte da riserva assoluta di legge, cioè che necessariamente debbano essere normate con legge, o riservate alla disciplina della legge regionale dallo stesso Statuto. I regolamenti di delegificazione possono essere poi adottati, sempre in base al nostro Statuto, solo dopo che il Comitato di garanzia statutaria abbia espresso il proprio parere di conformità statutaria. Eventuali successive modifiche ai suddetti regolamenti potranno essere apportate dalla Giunta solo se siano conformi alle norme generali regolatrici della materia contenute nella legge regionale che ha consentito la delegificazione.
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