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Il "piano casa" della Regione Lazio



La legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale", nel rispetto dei vincoli relativi ai beni culturali, paesaggistici e ambientali nonché della normativa sulle zone agricole, a partire dall'intesa sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 29 aprile 2009, n. 98, adottata tra Stato, Regioni ed enti locali, disciplina: misure straordinarie ed urgenti nel settore edilizio, finalizzate a contrastare la crisi economica ed a favorire l'adeguamento del patrimonio edilizio esistente alla normativa antisismica, il miglioramento della qualità architettonica e la sostenibilità energetico-ambientale del patrimonio stesso, secondo le tecniche, le disposizioni ed i principi della bioedilizia; misure urgenti per incrementare e sostenere l'offerta di edilizia residenziale sovvenzionata e sociale; modalità di coordinamento e di integrazione delle misure straordinarie ed urgenti di cui sopra, nell'ambito di programmi integrati di riqualificazione urbana, di promozione dell'edilizia residenziale sociale, di ripristino ambientale e di risparmio energetico; infine, lo snellimento delle procedure in materia urbanistica.

In particolare, il capo II della legge tratta delle misure straordinarie per il settore edilizio, il cui ambito di applicazione è precisato nell'articolo 2 della legge. Si intendono con ciò, in particolare, anzitutto gli interventi di ampliamento degli edifici (art. 3), consentiti in adiacenza al corpo di fabbrica dell'edificio, con esclusione della sopraelevazione, ad eccezione degli interventi previsti dalla recente l.r. 13/2009, relativamente al recupero dei sottotetti, nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativa vigente e, in relazione alle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all'attribuzione della suddetta classificazione. Gli interventi potranno essere realizzati per una volumetria del 20 per cento di quella già esistente con riferimento all'edilizia residenziale, mentre per l'edilizia non residenziale la percentuale è ridotta al 10 per cento (percentuali aumentate rispettivamente al 35 e 20 per cento nelle zone a rischio sismico). Rientrano inoltre tra le misure straordinarie, come definite dal presente capo della legge, gli interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici (art. 4) e quelli di recupero degli edifici esistenti (art. 5).

Criteri generali per la realizzazione di tutti e tre questi tipi di interventi sono l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero il loro adeguamento, in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti, e il rispetto della normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, del d.lgs. 192/2005 nonché della l.r. 6/2008. Per i primi due tipi di interventi è anche necessaria la predisposizione del fascicolo del fabbricato, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 settembre 2002, n. 31 (Istituzione del fascicolo del fabbricato) e successive modifiche e dal relativo regolamento regionale di attuazione 14 aprile 2005, n. 6, ovvero dagli specifici regolamenti comunali, qualora adottati. Inoltre la legge prescrive che i tre tipi di interventi non siano cumulabili tra loro.

Il capo III tratta invece dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, introducendo il concetto di diritto all'abitare (art. 12) e prevedendo che, al fine di garantire sul territorio regionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, in attesa della riforma generale della disciplina dell'edilizia residenziale pubblica, la Regione predisponga un'organica programmazione di interventi per l'edilizia residenziale sociale, tenendo conto in primo luogo delle necessità segnalate dai comuni definiti ad alta tensione abitativa, e promuova un piano straordinario decennale di interventi finalizzati in particolare alla manutenzione e realizzazione di edilizia sovvenzionata, anche attraverso il recupero di edifici dismessi, assicurando il coordinamento dei soggetti pubblici e privati e del terzo settore (art. 15). In questo quadro la Regione promuove, d'intesa con i comuni interessati, il censimento delle realtà di emergenza alloggiativa presenti, ai fini di realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a totale carico del soggetto pubblico, volti ad aumentare la disponibilità di alloggi destinati alla fasce sociali più deboli. Inoltre. per sostenere gli individui che hanno contratto o intendono contrarre un mutuo finalizzato all'acquisto, alla costruzione, al recupero o all'autorecupero della prima casa, la legge prevede all'art. 14 che la Regione promuova misure di sostegno e garanzia a favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 40 mila euro che non presentino sufficienti garanzie per l'accensione di mutui. La legge prevede ancora la riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica (art. 17) e fissa degli standard per l'edilizia residenziale sociale (art. 18), oltre a regolamentare, all'art. 20, il fascicolo del fabbricato di edilizia residenziale pubblica.

A conclusione della legge, il capo IV ("Disposizioni finali") stabilisce, con il principale scopo di introdurre semplificazioni nelle procedure, modifiche ad alcune normative regionali, come la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, contenente norme sull'attività urbanistico-edilizia, la legge regionale 5 gennaio 1985, n. 4, sulla prevenzione del rischio sismico, la legge regionale 12 settembre 2002, n. 31, sul fascicolo del fabbricato, e la l.r. 3 agosto 2004, n. 10, recante interventi in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche.

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