Riforma welfare del Lazio: cosa prevede la nuova legge

Dalle finalità ai destinatari, dalle prestazioni essenziali alla gestione associata. Le parole chiave della normativa: omogeneità e integrazione. I fondi dei comuni sui piani distrettuali.

27/07/2016 - La legge che riforma i servizi sociali del Lazio approvata dal Consiglio regionale il 16 luglio 2016, licenziata dalla commissione Politiche sociali e salute il 5 luglio, è articolata in dieci capi. Dopo aver indicato le finalità, l'oggetto e le definizioni, la normativa individua i soggetti verso i quali la Regione, in via prioritaria, attua le politiche sociali integrate. Fissate le tipologie di prestazioni essenziali, si introduce poi il concetto di gestione associata dei servizi sociali, si potenziano organismi e uffici dei distretti socio-assistenziali. Strumento privilegiato della programmazione delle politiche sociali sul territorio del Lazio sarà il Piano sociale regionale. Nasce il Sistema informativo dei servizi sociali della Regione (Siss). Comuni associati e Asl saranno obbligati ad adottare una specifica convenzione per l'integrazione socio-sanitaria. Prevista una serie di strumenti per garantire la qualità degli interventi e dei servizi. È promossa non solo l'integrazione tra i servizi, tra i Comuni, ma pure quella tra gli interventi sociali e quelli sanitari a livello di programmazione, organizzazione, erogazione e finanziamento.

La finalità della riforma dei servizi sociali
L'obiettivo che la Regione Lazio persegue è garantire i diritti di cittadinanza sociale, promuovere la dignità della persona, sia come singola, sia inserita nella famiglia, nella comunità e nelle formazioni sociali in cui essa si realizza, promuovendone l'autonomia di vita e l'inclusione sociale. 

I destinatari delle politiche sociali "integrate"
La proposta di legge, nel capo secondo, individua i soggetti verso i quali la Regione, in via prioritaria, attua le politiche sociali integrate: famiglia (compresi i nuclei monoparentali) e minori, persone con disabilità, disagio psichico, affetti da Alzheimer, anziani, immigrati e minoranze, persone vittime di violenza e donne incinte o madri in situazione di disagio sociale, persone sottoposte a provvedimenti penali, persone dimesse dagli ex ospedali psichiatrici giudiziari, persone senza dimora, persone con dipendenze, persone svantaggiate con necessità di alloggio o di inserimento lavorativo, tra cui i padri separati o divorziati. Sempre in tema di lavoro, il testo incentiva quello a distanza per agevolare l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro con gli impegni di cura familiare.

Verso l'omogeneità dei servizi nei diversi territori del Lazio
Il testo, nel capo terzo, fissa anche le tipologie di prestazioni essenziali da assicurare in modo uniforme a livello di distretto socio-assistenziale, senza differenze tra comuni grandi e piccoli o tra diversi territori della Regione. Si tratta del recepimento di uno dei punti decisivi della legge 328/2000, ovvero i livelli essenziali di prestazione sociale, e l'inizio del superamento di una delle disfunzioni storiche del sistema di welfare regionale, ovvero una forte disomogeneità nell'erogazione dei servizi nei diversi territori della nostra regione. Introdotto, con emendamento approvato in aula, il riconoscimento e il supporto della figura del caregiver familiare, ossia la persona che volontariamente si prende cura di una persona non autosufficiente. 

La gestione associata dei servizi sociali
Il capo quarto introduce il concetto di gestione associata dei servizi sociali, per migliorare la qualità degli interventi e della spesa. La nuova legge prevedrà la possibilità di mantenere a livello comunale soltanto quei servizi che hanno non rilevanza sanitaria e che comportano una modesta complessità gestionale. Tutti gli altri interventi dovranno essere gestiti invece a livello associato. La riforma ribalterà radicalmente anche i meccanismi finanziari della spesa sociale. Finora i comuni utilizzavano le risorse dei propri bilanci esclusivamente per i servizi da essi stessi singolarmente erogati ai loro cittadini, mentre i piani sociali di zona distrettuali venivano finanziati quasi interamente dalla Regione per fornire soltanto servizi integrativi all'offerta comunale. Con il trasferimento delle funzioni saranno potenziati i livelli organizzativi di cui al capo quinto, ovvero gli organismi e gli uffici dei distretti socio-assistenziali, attraverso il distacco del personale degli uffici dei singoli comuni dedicati ai servizi sociali.

Piano sociale regionale e sistema informativo dei servizi sociali
Il capo sesto disciplina il Piano sociale regionale, che sarà lo strumento privilegiato della programmazione delle politiche sociali sul territorio. Per la stesura del Piano è previsto esplicitamente il coinvolgimento degli organismi del Terzo settore, delle organizzazioni sindacali e delle Asl. La Regione avrà l'obbligo di verificare la coerenza dei piani sociali di zona con il Piano regionale e il loro stato di attuazione. Nasce poi il Sistema informativo dei servizi sociali della Regione (Siss) che organizza, anche in collaborazione con l'Osservatorio permanente sulle famiglie, i vari flussi informativi provenienti da tutti i soggetti coinvolti dalla nuova legge, con una impostazione di tipo "open data".

Convenzioni tipo tra comuni associati e Asl
Comuni associati e Asl, come specificato dall'articolato del capo settimo della proposta di legge, saranno obbligati ad adottare una specifica convenzione per l'integrazione socio-sanitaria, secondo uno schema-tipo che sarà approvato dalla Giunta regionale. Il raggiungimento degli obiettivi di integrazione sarà un elemento fondamentale per la valutazione sia per i responsabili dei piani sociali di zona, sia per i direttori dei distretti sanitari. Inoltre la legge stabilisce il potenziamento della Conferenza locale per la sanità (che riunisce i sindaci dei comuni di ciascuna Asl), che verrà trasformata nella Conferenza locale sociale e sanitaria. E soprattutto viene normata con precisione la presa in carico integrata della persona attraverso i Punti unici di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, e viene adottato il modello di integrazione basato sul budget di salute.

Osservatorio regionale, carta dei diritti e anagrafe dei servizi sociali
Al capo ottavo la legge prevede una serie di strumenti per garantire la qualità degli interventi e dei servizi: la nascita dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali; l'adozione da parte dei comuni di una carta dei diritti di cittadinanza sociale; l'attuazione di processi di valutazione da parte dei cittadini e delle associazioni di tutela degli utenti; l'anagrafe elettronica dei servizi sociali. L'affidamento dei servizi dovrà avvenire sulla base della qualità oltre che del prezzo.

Integrazione tra interventi sociali e sanitari
"Integrazione" è una delle parole-chiave della proposta di legge in esame ed è espressamente disciplinata dagli articoli del capo nono. Non solo integrazione tra i servizi, tra i Comuni, ma tra gli interventi sociali e quelli sanitari a livello di programmazione, organizzazione, erogazione e finanziamento. È la fine di quello scollamento tra sistema sociale e sanitario che, a detta dei proponenti, tanto danno ha prodotto sia in termini di qualità degli interventi, sia in termini di speco di risorse. 

Piani di zona distrettuali: finanziati dai comuni e integrati della Regione
I Comuni dovranno inoltre destinare la maggior parte delle loro risorse al finanziamento dei piani di zona distrettuali e la Regione interverrà con fondi integrativi per riequilibrare e garantire servizi uniformi su tutto il territorio. La nuova legge sarà finanziata, per l'anno in corso, attingendo ai capitoli di spesa già iscritti nelle disponibilità del 2016 dell'assessorato alle Politiche sociali, per circa 150 milioni di euro, di cui 80 derivanti da assegnazioni statali, 25 da risorse comunitarie.

Gli ultimi articoli, contenuti nel capo dieci, contengono le disposizioni finali, la clausola valutativa e l'abrogazione della precedente legge che regolamentava i servizi sociali regionali, la legge n. 38 del 1996.