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Nuova disposizione su individuazione attività indifferibili dopo il DL 17 marzo 2020, n. 18

Il segretario generale del Consiglio regionale adegua al nuovo provvedimento del Governo i contenuti della sua disposizione del 14 marzo 2020 che viene pertanto revocata.
L'ingresso del Consiglio regionale19/03/2020
L’emergenza da Covid-19 impone alle amministrazioni di adottare provvedimenti urgenti che spesso necessitano di rapido aggiornamento per adeguarli ai decreti che il Governo sta emanando nel tentativo di ridurre le conseguenze negative del coronavirus in tutti gli ambiti. E’ questo il caso della Disposizione n. 2 del Segretario generale del 19 marzo 2020, avente ad oggetto “Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale addetto alle stesse ai sensi di quanto previsto dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal d.p.c.m. 11 marzo 2020. Revoca disposizione 14 marzo 2020, n. 1/SG”.

Rispetto al provvedimento del Segretario generale del 14 marzo scorso, infatti, si tratta di un aggiornamento che riguarda la durata delle disposizioni e la tipologia delle attività ritenute indifferibili “da rendere in presenza, anche ridotta”. Per quanto riguarda la durata – come previsto dal comma 1 dell’articolo 87 del DL 18/2020 – la precedente scadenza del 25 marzo (“salvo proroghe”) viene sostituita da “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”. Con riferimento alle attività indifferibili da rendere in presenza ridotta del personale, invece, l’amministrazione le riduce alle seguenti: "Ricezione, protocollazione e distribuzione della corrispondenza cartacea”.

Viene poi ribadito che “per le attività che per la loro natura non possono essere oggetto di lavoro agile, l’amministrazione utilizzi gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”, e viene aggiunto che, esperite tali possibilità, “l’amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio”.

Restano invariate le attività ritenute indifferibili da rendere in presenza solo in caso di riunione in sede dei componenti dei rispettivi organismi:

a) assistenza tecnico-legislativa e assistenza tecnico-amministrativa ai lavori dell’Aula e delle commissioni consiliari;
b) assistenza tecnico-amministrativa ai lavori della Giunta delle elezioni, della Giunta per il regolamento e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;
c) assistenza e supporto tecnico-amministrativo ai lavori dell’Ufficio di presidenza;
d) assistenza e supporto tecnico-amministrativo ai lavori del Collegio dei revisori dei conti;
e) attività di informazione istituzionale nei casi di riunione dell’Aula e delle commissioni consiliari.

In allegato la nuova disposizione. A cura dell'Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio

Ufficio Stampa