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Consiglio approva legge che modifica norme sul Cal

Tra le novità, procedure di funzionamento più efficaci e disposizioni sulla parità di genere.

 

Una seduta del Consiglio regionale.27/03/2019
Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato a maggioranza (29 voti favorevoli e 6 astenuti) la proposta di legge n. 96 del 15 gennaio 2019 “Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche”, presentata dai consiglieri Sara Battisti, Marta Leonori e Alessandro Capriccioli.

L’obiettivo delle norme approvate oggi è principalmente quello di semplificare i meccanismi di funzionamento del Cal per rendere, da un lato, più efficaci e puntuali i pareri resi e, dall’altro, per migliorare le attività di concertazione con la Giunta regionale che dovranno avvenire periodicamente e comunque almeno una volta ogni tre mesi. Importanti anche le modifiche che incidono sulla composizione dell’organismo, tra cui quelle che prevedono la decadenza per i membri che non partecipano a tre sedute consecutive e quelle che delineano le modalità di sostituzione dei componenti dell’Ufficio di presidenza in caso di cessazione dalla carica. Vengono poi aggiornate le norme sulla parità di genere, stabilendo che le liste elettorali non possono contenere più di due terzi di candidati dello stesso sesso. Infine, le nuove norme prevedono anche la pubblicazione degli atti del Cal sul sito del Consiglio regionale.

Il Consiglio delle autonomie locali è un organismo previsto sia nella Costituzione italiana (articolo 123) che nello Statuto della Regione Lazio, il cui articolo 66 lo definisce “organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali, ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione”, stabilendo che sia istituito presso il Consiglio regionale. Il Cal è composto da 40 membri:

- il sindaco di Roma Capitale e quelli degli altri quattro comuni capoluogo di provincia;
- i presidenti delle province e il vice sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale o, qualora eletto direttamente, il sindaco della stessa;
- ventitré rappresentanti dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta, eletti secondo criteri di equa rappresentanza degli stessi (sei dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; otto dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti; nove dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
- due rappresentanti delle comunità montane, appartenenti a enti di area vasta diversi, indicati dalle organizzazioni delle autonomie;
- i presidenti dell’Anci Lazio, dell’Upi Lazio, dell’Uncem Lazio, della Lega delle autonomie Lazio e dell’Aiccre Lazio o loro delegati. A cura dell'Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio

Ufficio Stampa