Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia

Numero della legge: 7
Data: 5 agosto 2020
Numero BUR: 98
Data BUR: 06/08/2020

SOMMARIO

CAPO I       DISPOSIZIONI GENERALI

Art.   1         (Finalità e oggetto)

Art.   2         (Servizi educativi)

Art.   3         (Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)

Art.   4         (Servizi educativi nei luoghi di lavoro)

Art.   5         (Forme di titolarità e gestione dei servizi educativi)

Art.   6         (Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica)

Art.   7         (Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica)

Art.   8         (Contributi delle famiglie ai costi di gestione)

Art.   9         (Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali)

CAPO II      ISTITUZIONI, SOGGETTI E FUNZIONI

Art. 10         (Comuni)

Art. 11         (Aziende sanitarie locali)

Art. 12         (Regione)

Art. 13         (Soggetti gestori dei servizi educativi)

Art. 14         (Coordinatore pedagogico)

Art. 15         (Gruppo educativo)

Art. 16         (Gestione sociale e partecipazione delle famiglie)

Art. 17         (Poli per l’infanzia)

Art. 18         (Coordinamenti pedagogici territoriali)

CAPO III    REQUISITI DEI SERVIZI EDUCATIVI

Art. 19         (Ubicazione dei servizi educativi)

Art. 20         (Requisiti degli spazi, degli arredi e dei giochi)

Art. 21         (Refezione e tabella dietetica)

Art. 22         (Compiti del personale)

Art. 23         (Titoli di studio)

Art. 24         (Formazione continua in servizio)

Art. 25         (Requisiti di onorabilità)

Art. 26         (Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini)

Art. 27         (Sistema di comunicazione delle assenze delle bambine e dei bambini)

Art. 28         (Progetto educativo)

Art. 29         (Carta dei servizi)

CAPO IV    NIDO

Art. 30         (Nido)

Art. 31         (Funzionamento e prestazioni del nido)

Art. 32         (Ricettività)

Art. 33         (Spazi interni)

Art. 34         (Spazi esterni)

Art. 35         (Rapporto numerico tra personale e bambine e bambini)

Art. 36         (Micronido)

Art. 37         (Sezione primavera)

CAPO V      EDUCAZIONE SPERIMENTALE

Art. 38         (Educazione sperimentale all’aperto)

Art. 38bis     (Educazione sperimentale interculturale)

CAPO VI    SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

Art. 39         (Spazio gioco)

Art. 40         (Nido domestico)

Art. 41         (Gestione del nido domestico)

Art. 42         (Centro per bambine e bambini e famiglie)

CAPO VII   STRUMENTI OPERATIVI PER LA QUALITÀ

Art. 43         (Autorizzazioni)

Art. 44         (Decadenza delle autorizzazioni)

Art. 45         (Accreditamento e convenzionamento)

Art. 46         (Commissioni distrettuali per i servizi educativi)

Art. 47         (Consulta regionale per i servizi educativi)

Art. 48         (Sistema informativo)

CAPO VIII PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 49         (Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia)

Art. 50         (Finanziamenti)

Art. 51         (Contributi alle famiglie)

Art. 52         (Regolamento di attuazione e integrazione)

Art. 53         (Clausola valutativa)

CAPO IX    VIGILANZA E SANZIONI

Art. 54         (Vigilanza)

Art. 55         (Sanzioni)

CAPO X      DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 56         (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 57         (Abrogazioni)

Art. 58         (Disposizioni finanziarie)

Art. 59         (Entrata in vigore)


CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

(Finalità e oggetto)

 

1.  La Regione si impegna a favorire l’equilibrato sviluppo psicofisico e l’adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, riconosciuti come soggetti titolari di diritti individuali, civili e sociali, senza distinzione alcuna di genere, sesso, etnia, età, disabilità e orientamento religioso delle famiglie, garantendo pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco.

2.  La Regione ritiene essenziale investire sull’infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità e, a tal fine, promuove lo sviluppo e l’estensione del sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia. Favorisce inoltre, in tutti gli ambiti, l’integrazione e il raccordo tra le politiche e la programmazione regionale operando per il superamento della povertà educativa e della dispersione scolastica nonché per contribuire ad una migliore condivisione dei carichi di cura familiare nell’ottica di incrementare la partecipazione di donne e uomini al mercato del lavoro.

3.  Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e successive modifiche nonché dei principi e dei valori previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata con legge del 27 maggio 1991, n. 176, nella legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e successive modifiche e negli articoli 6, comma 2, e 7, comma 2, lettere a) e b), dello Statuto, la Regione promuove l’attuazione del sistema integrato di educazione e in particolare disciplina i servizi educativi per l’infanzia, di seguito denominati servizi educativi.

4.  La presente legge detta disposizioni per favorire la realizzazione di un’offerta qualificata e diversificata di servizi educativi sul territorio mediante:

a)  interventi e azioni che realizzino la progressiva gratuità dei servizi educativi tenuto conto della situazione economica delle famiglie e di ulteriori condizioni di fragilità, al fine di contrastare la povertà educativa attraverso l‘universalità dell’offerta educativa per l’infanzia;

b) la centralità del progetto educativo e del coordinamento pedagogico orientati alla coerenza degli interventi sul piano educativo, organizzativo e gestionale nell’ambito di ciascun servizio;

c)  il rispetto e l’accoglienza delle diversità ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione;

d) i coordinamenti pedagogici territoriali per assicurare omogeneità, efficienza e qualità nei servizi, sia sul piano educativo, sia sul piano organizzativo e gestionale;

e)  la riduzione degli svantaggi culturali, sociali e relazionali e l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un’adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;

f)  il sostegno della primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza che favoriscano il coinvolgimento nell’ambito della comunità educativa e scolastica;

g)   la definizione delle caratteristiche degli edifici e delle attrezzature, con particolare riguardo alle condizioni di salute e benessere dei bambini e degli operatori, alla sostenibilità ecologica e all’ottimizzazione energetica;

h)   la definizione delle caratteristiche organizzative dei servizi, con particolare riguardo al numero e alla formazione professionale degli educatori alle modalità di erogazione del servizio;

i)    l’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, nonché con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi, attraverso progetti personalizzati;

l)    la realizzazione di un sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;

m)  l’individuazione degli strumenti di monitoraggio del benessere lavorativo del personale ai fini di prevenire l’insorgenza di stati psico-patologici legati allo stress lavorativo e allo stress da lavoro correlato;

n)   l’integrazione fra servizi pubblici e privati per la creazione di un sistema omogeneo di offerta in funzione delle esigenze educative delle bambine e dei bambini e dei bisogni delle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali;

o)   la promozione della qualità dell’offerta educativa, avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria, mediante la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale;

p) la promozione della continuità del percorso educativo e scolastico mediante il collegamento funzionale tra servizi educativi, in particolare con la scuola dell’infanzia e con i servizi culturali, ricreativi, sociali e sanitari;

q) l’ampliamento qualitativo e quantitativo dei servizi educativi attualmente offerti;

r)  la valorizzazione delle diversità culturali al fine di rafforzare l’identità e favorire il processo di inclusione.

 

Art. 2

(Servizi educativi)

 

1.  I servizi educativi, unitamente alle famiglie, si occupano della crescita e della formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa degli stessi e consistono in:

a)    nido e micronido che assicurano la realizzazione di attività educative e di gioco, i pasti e il riposo secondo le disposizioni di cui al capo IV;

b)   sezione primavera, di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo all’offerta formativa infantile, che favorisce la continuità del percorso educativo dai primi mesi di vita e fino al compimento dei sei anni di età, secondo le disposizioni di cui all’articolo 37;

c)    servizi integrativi classificati in:

1)   spazio gioco, specificamente rivolto alle bambine e ai bambini dai dodici mesi fino al compimento dei trentasei mesi per un tempo giornaliero limitato, di cui all’articolo 39;

2)   nido domestico, di cui all’articolo 40;

3)   centro per bambini e famiglie, che prevede la presenza attiva di genitori, familiari o adulti di riferimento, di cui all’articolo 42.

2.  I servizi con finalità ricreative o di custodia occasionale e temporanea, comunque denominati, non rientrano tra le tipologie dei servizi di cui alla presente legge e, ai fini dell’apertura e del funzionamento, sono disciplinati dal comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.

 

 

Art. 3

(Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)

 

1.  I servizi educativi sono parte del sistema educativo integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni volto ad offrire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l’elaborazione della cultura dell’infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi educativi e di istruzione nonché per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi nei quali sono carenti i servizi educativi, in particolare quelli situati nelle periferie, nelle aree interne e nelle zone montane, che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura.

2.  La Regione e gli enti locali perseguono l’integrazione tra le diverse tipologie di servizi educativi e di istruzione e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l’omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi nonché tramite occasioni di incontro e formazione professionale congiunta, nonché di esperienze di interscambio tra i servizi educativi e quelli di istruzione. La Regione e gli enti locali promuovono, inoltre, l’integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.

3.  La Regione e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e successive modifiche, promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi con gli altri presidi educativi, in particolare con la scuola dell’infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e d’integrazione degli interventi e delle competenze.

Art. 4

(Servizi educativi nei luoghi di lavoro)

 

1.  I servizi educativi possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici o privati o nelle immediate vicinanze degli stessi per accogliere figli di lavoratori e lavoratrici riservando una quota percentuale anche alle bambine e ai bambini residenti o domiciliati nel comune o nel municipio, previa convenzione con gli stessi.

2.  Nel rispetto della normativa vigente in materia e previo avviso pubblico, ai soggetti di cui al comma 1, la Regione può riconoscere:

a)   agevolazioni fiscali nel rispetto della normativa vigente in materia;

b)   una premialità, sotto forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell’ambito di avvisi e bandi regionali.

3.  La Regione individua i requisiti e le modalità per la realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nonché le modalità e i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni e delle premialità di cui al comma 2.

4.  Per rispondere a specifiche e documentate esigenze lavorative dei genitori, la Regione riconosce ai servizi educativi di cui al presente articolo, la possibilità di apertura nelle giornate di sabato, nelle giornate festive, durante le vacanze natalizie e pasquali, nel mese di agosto nonché in orario notturno.

 

Art. 5

(Forme di titolarità e gestione dei servizi educativi)

 

1.  Al fine di assicurare un’offerta soddisfacente, plurale e diversificata in ambito di servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati, sono previste le seguenti forme di titolarità e gestione:

a)  titolarità pubblica e gestione diretta da parte dei comuni, anche in forma associata, o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti;

b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia;

c)  titolarità e gestione privata convenzionata ai sensi dell’articolo 45;

d) titolarità e gestione privata non convenzionata.

2.  In particolare, l’affidamento dei servizi educativi di cui al comma 1, lettera b), avviene, previo espletamento delle procedure ad evidenza pubblica:

a)  favorendo il confronto tra più soggetti e più offerte e la valutazione dei diversi elementi di qualità dell’offerta, con particolare riguardo all’efficacia e all’appropriatezza delle prestazioni;

b) nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi decentrati stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.  Al fine di riconoscere la libera scelta delle famiglie in base alle esigenze di conciliazione di vita e di lavoro, è garantito pari accesso a tutti i servizi educativi disciplinati dalla presente legge.

 

Art. 6

(Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica)

 

1.  I servizi educativi a titolarità pubblica e quelli a titolarità privata convenzionati ai sensi dell’articolo 45, comma 4, di seguito denominati servizi educativi a offerta pubblica, sono aperti a tutte le bambine e a tutti i bambini rientranti nella fascia di età di cui all’articolo 2, comma 1, residenti e/o domiciliati nel comune in cui sono ubicati i relativi servizi e/o in quelli limitrofi o che abbiano un genitore che presta l’attività lavorativa nel comune stesso, senza distinzione di sesso, religione, etnia, nazionalità e gruppo sociale, anche apolidi o stranieri non accompagnati.

2.  Le bambine e i bambini rientranti nella fascia di età di cui al comma 1 e non residenti nel comune in cui sono ubicati i servizi educativi a offerta pubblica possono essere accolti in caso di disponibilità di posti e sulla base di intese fra i comuni interessati.

3.  Salvo diversa volontà del genitore, i figli dei dipendenti iscritti ai servizi di cui all’articolo 4 hanno diritto alla frequenza indipendentemente dall’eventuale sospensione o cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione del genitore che intervenga nel corso del ciclo educativo frequentato dalla bambina e dal bambino.

 

Art. 7

(Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica)

 

1.  La priorità nell’accesso ai servizi educativi a offerta pubblica è stabilita dai comuni secondo i seguenti criteri predeterminati e pubblici:

a)   disabilità e bisogni educativi speciali della bambina o del bambino;

b) due o più figli aventi età rientrante nell’obbligo scolastico;

c)  disagio sociale e/o economico della famiglia, attestato dai competenti servizi sociali territoriali, riconoscendo priorità alla famiglia monoparentale;

d) particolari condizioni di lavoro dei genitori;

e)  condizione di detenzione di uno o di entrambi i genitori;

f)  altre situazioni familiari individuate dai comuni, dai consultori, dalle case famiglia, dalle case rifugio o dai centri anti violenza di cui alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche;

g) orfani di femminicidio.

 

Art. 8

(Contributi delle famiglie ai costi di gestione)

 

1.  I comuni stabiliscono le modalità di partecipazione delle famiglie alle spese di gestione derivanti dalla fruizione dei servizi educativi a offerta pubblica nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 49, comma 1, lettera b), e all’articolo 51, comma 2, nonché sulla base della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2.  I comuni, con proprio regolamento, stabiliscono le ipotesi di esenzione in favore delle famiglie economicamente svantaggiate.

 

Art. 9

(Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali)

 

1.  I servizi educativi favoriscono l’inclusione nei percorsi formativi delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali secondo piani educativi personalizzati, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni e i servizi delle aziende sanitarie locali, secondo le rispettive competenze, nonché con il coinvolgimento dei genitori nelle fasi di elaborazione e attuazione del piano educativo.

2.  Ai fini della presente legge, per bisogni educativi speciali si intendono:

a)  disabilità certificata ai sensi della l. 104/1992;

b) deficit e/o disturbi dello sviluppo e dell’apprendimento;

c)  svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;

d) emarginazione sociale.

3.  A seguito della valutazione e della certificazione dell’Unità di valutazione multidisciplinare distrettuale (UVMD), nel piano assistenziale individuale, tramite anche il budget di salute, viene definito il progetto educativo adeguato alle esigenze delle bambine e dei bambini di cui al comma 2, lettera a), anche laddove è previsto un rapporto educatore/bambino di 1 a 1.

4.  I comuni individuano criteri e modalità per l’inclusione delle bambine e dei bambini di cui al comma 2 intervenendo, in particolare:

a)  sul numero delle bambine e dei bambini accolti nel servizio, in modo da garantire un’efficace esperienza formativa di tutti gli utenti;

b) sulla dotazione del personale educativo assegnato e ad essi dedicato anche facendo ricorso alle risorse stanziate nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, fermo restando quanto stabilito dal comma 3;

c)  sulla permanenza dei bambini oltre il terzo anno di età e, ove possibile, sulla continuità educativa con la scuola dell’infanzia ubicata nello stesso plesso.

 

 

CAPO II

ISTITUZIONI, SOGGETTI E FUNZIONI

 

Art. 10

(Comuni)

 

1.  I comuni, anche in forma associata, svolgono le seguenti funzioni amministrative:

a)  gestiscono in forma diretta e indiretta propri servizi educativi dell’infanzia, favorendone la qualificazione, tenendo conto del programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all’articolo 49 e della normativa statale sulla parità scolastica;

b) definiscono i criteri per assicurare l’accesso ai servizi educativi a offerta pubblica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7, nonché le relative graduatorie;

c)  definiscono le tariffe dei servizi educativi a offerta pubblica nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 49, comma 1, lettera b), e 51, comma 2;

d) definiscono i livelli di partecipazione alle spese di gestione dei servizi da parte delle famiglie degli utenti, ai sensi dell’articolo 8;

e)  autorizzano e accreditano i servizi educativi, sia a titolarità pubblica sia a titolarità privata, ai sensi rispettivamente degli articoli 43 e 45;

f)  realizzano attività costanti e documentate di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia;

g) definiscono le ulteriori norme tecniche per la sicurezza dei bambini per i nidi domestici di cui all’articolo 40 nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi definiti dalla Regione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017;

h) definiscono i parametri di adeguatezza numerica del personale ausiliario nei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 35, comma 3;

i)  assicurano l’integrazione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali ai sensi dell’articolo 9;

l)  elaborano, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, protocolli relativi alle attività poste in essere dalle stesse ai sensi dell’articolo 11, promuovendone l’adozione anche da parte dei servizi a titolarità e gestione privata;

m) svolgono le funzioni inerenti la vigilanza sui servizi educativi disciplinati dalla presente legge, ai sensi dell’articolo 54, e irrogano le sanzioni di cui all’articolo 55;

n) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;

o) attivano il coordinamento pedagogico del sistema integrato di educazione e istruzione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati;

p) coordinano, al fine di garantire l’integrazione e l’unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative, la programmazione dell’offerta formativa, sulla base delle esigenze del territorio di riferimento;

q) promuovono iniziative ed esperienze di continuità dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia con il primo ciclo di istruzione;

r)  trasmettono alla Regione le informazioni relative ai servizi educativi, ai fini dell’attuazione del sistema informativo di cui all’articolo 48;

s)  promuovono, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di formazione e di qualificazione del personale dei servizi educativi, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l’esperienza;

t)  facilitano e regolamentano la presenza degli enti del Terzo settore, con personale adeguatamente formato, nella gestione dei servizi educativi;

u) promuovono la conoscenza e l’informazione sulle proposte educative presenti nel territorio e sulle loro caratteristiche, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti che operano in questo ambito. A tale fine, possono avvalersi di strumenti telematici per rendere disponibile la mappa aggiornata dell’offerta dei servizi educativi presenti sul territorio, con la descrizione delle loro caratteristiche e ogni altra informazione utile a orientare la scelta educativa delle famiglie;

v) promuovono, nell’ottica di sostegno alla genitorialità, momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di partecipazione attiva di entrambi i genitori alle attività educative, anche con l’ausilio degli enti del Terzo settore e delle aziende sanitarie locali nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 9.

2.  I comuni, entro centoventi giorni dall’adozione del regolamento regionale di cui all’articolo 52, adottano un proprio regolamento per la definizione di quanto previsto dal comma 1.

Art. 11

(Aziende sanitarie locali)

 

1.  Nell’ambito della presente legge, le aziende sanitarie locali, in collaborazione con i comuni:

a) svolgono attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 54, comma 2;

b) svolgono attività di controllo in materia di somministrazione, caratteristiche igieniche e nutrizionali dei pasti, approvando le tabelle dietetiche adottate nei servizi, ai sensi dell’articolo 21;

c)  prescrivono modalità operative per la prosecuzione dell’allattamento materno delle bambine e dei bambini inseriti nei servizi educativi;

d) realizzano attività d’informazione e prevenzione in tema di salute, benessere dell’infanzia e disabilità;

e)  individuano forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori dei servizi educativi per le finalità di cui all’articolo 9, prevedendo la presenza di figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogarsi in orario di fruizione del servizio;

f)  svolgono attività di collaborazione in fase di autorizzazione, in materia igienico sanitaria e sicurezza dei locali, rilasciando l’attestazione della ricettività massima del nido.

 

 

Art. 12

(Regione)

 

1.  Al fine di favorire ed implementare lo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi quantitativamente e qualitativamente omogeneo, la Regione concorre all’attuazione di programmi d’intervento per la realizzazione e la gestione dei servizi educativi, ed in particolare:

a)  definisce gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi nonché i criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza dei servizi educativi di cui rispettivamente agli articoli 43, 45 e 54 e individua le sanzioni da applicare per le violazioni accertate;

b) approva, sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo 8 del d.lgs. 65/2017, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui all’articolo 49;

c)  definisce le linee d’intervento regionali per il supporto professionale al personale del sistema integrato di educazione e di istruzione per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della l. 107/2015;

d) promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e istruzione, d’intesa con gli uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli enti locali;

e)  programma, ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 65/2017 e successive modifiche, la costituzione di Poli per l’infanzia, definendone le modalità di gestione;

f)  sviluppa il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. 65/2017;

g) concorre al monitoraggio e alla valutazione del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del d.lgs. 65/2017;

h) promuove interventi per favorire l’accesso ai servizi educativi da parte delle famiglie in condizioni di disagio socioeconomico, anche attraverso l’erogazione di contributi di natura monetaria, in forma di voucher vincolati, finalizzati a concorrere al pagamento delle rette di frequenza, ai sensi dell’articolo 51;

i)  organizza e coordina il sistema informativo di cui all’articolo 48;

l)  definisce modalità e criteri per concorrere al monitoraggio e alla valutazione della qualità dei servizi;

m) definisce linee guida per la realizzazione di un sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di maltrattamenti, abusi e condotte inappropriate nei servizi, ai sensi dell’articolo 26;

n) promuove la realizzazione dei servizi educativi a carattere sperimentale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge prevedendo la loro dettagliata regolamentazione e vigilanza;

o) promuove progetti di avvicinamento alla lettura, alla lingua inglese e alla musica all’interno dei servizi educativi;

p) promuove il tempestivo riparto dei fondi destinati agli enti locali nel rispetto della normativa vigente in materia.

2.  La Regione sostiene e promuove la realizzazione di servizi educativi coinvolgendo:

a)  enti pubblici per la messa a disposizione di terreni e/o immobili;

b) enti del Terzo settore per la realizzazione e la gestione dei servizi;

c)  fondazioni e istituti di credito che favoriscono i soggetti di cui alla lettera b), ai fini dell’accesso al credito agevolato.

3.  La Regione, inoltre, attua direttamente progetti d’interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di enti, centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare esperienze educative innovative, progetti di ricerca e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale e internazionale.

4.  In caso di sospensione dell’attività dei servizi educativi dovuta a motivi eccezionali e straordinari determinati da calamità naturali o per motivi di sicurezza e salute pubblica, la Regione può sostenere con contributi straordinari i servizi educativi pubblici, convenzionati e privati, che subiscono un danno economico dovuto alla sospensione. (1)

5.  La Regione, sentita la commissione consiliare competente, può concedere agli enti locali e a loro forme associative contributi straordinari per spese d’investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, ripristino tipologico di edifici da destinare all’aumento di posti nei servizi educativi per l’infanzia, volti a riequilibrare l’offerta educativa degli ambiti territoriali al di sotto della media regionale. Tali contributi sono riconosciuti per interventi volti a raggiungere il fine dell’ecosostenibilità ambientale.

Art. 13

(Soggetti gestori dei servizi educativi)

 

1.  I titolari della gestione dei servizi educativi, di seguito denominati soggetti gestori, si occupano di garantire la qualità e la continuità degli interventi sul piano educativo nonché l’efficacia e l’efficienza sul piano organizzativo e gestionale, assicurando lo svolgimento delle funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico e garantendo in particolare:

a)  la predisposizione e l’attuazione del progetto educativo di cui all’articolo 28;

b) la predisposizione della carta dei servizi di cui all’articolo 29;

c)  la predisposizione del sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all’articolo 26 nonché l’acquisizione del certificato penale antipedofilia del personale dipendente di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);

d) il coordinamento con gli altri servizi educativi presenti nel territorio e con le aziende sanitarie locali;

e)  la partecipazione delle famiglie, ai sensi dell’articolo 16;

f)  la stipula dei contratti di assicurazione sulla responsabilità civile previsti dalla normativa vigente per il personale e le bambine e i bambini utenti del servizio;

g)   il rispetto della normativa vigente in materia d’igiene, sicurezza e sanità;

h)   la formazione continua in servizio del personale, ivi compreso il personale addetto alla preparazione dei pasti di cui all’articolo 23, commi 2 e 3;

i)    la periodica messa a disposizione dei comuni delle informazioni di propria competenza relative ai servizi, affinché confluiscano nel sistema informativo regionale di cui all’articolo 48;

l)  l’offerta di prodotti alimentari nella logica di un sistema di qualità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 21.

2.  I soggetti gestori assicurano, altresì, al personale impiegato nei servizi educativi l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

 

Art. 14

(Coordinatore pedagogico)

 

1.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con l’ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali e sentita la commissione consiliare competente, promuove l’istituzione della figura del coordinatore pedagogico e ne definisce funzioni e compiti.

2.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 3 bis del d.lgs. 65/2017, per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti.

 


Art. 15

(Gruppo educativo)

 

1.  Il gruppo educativo promuove l’equilibrata e piena adibizione delle professionalità degli operatori addetti del servizio e la gestione collegiale del lavoro, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l’efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.

2.  Ai fini di cui al comma 1, il gruppo educativo è costituito da un coordinatore pedagogico e dal personale operante nel nido.

3.  Il gruppo educativo elabora, aggiorna e attua collegialmente il progetto educativo e inoltre:

a)  elabora gli indirizzi metodologici e logistico-operativi per la realizzazione del servizio, occupandosi di impostare e verificare il lavoro psicopedagogico;

b) collabora attivamente con le famiglie per la realizzazione di iniziative partecipate e in coerenza con il progetto educativo;

c)  attua il sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all’articolo 26;

d) determina le modalità di costante confronto e collaborazione con le famiglie dei bambini;

e)  formula proposte di aggiornamento e di formazione continua del personale ai sensi dell’articolo 24;

f)  segnala tempestivamente agli organismi di partecipazione delle famiglie le eventuali difficoltà di realizzazione del progetto educativo che ostacolano il buon funzionamento del servizio.

 

Art. 16

(Gestione sociale e partecipazione delle famiglie)

 

1.  Nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al gruppo educativo di cui all’articolo 15 e ferma restando l’autonomia dello stesso, la gestione sociale è l’insieme delle attività di partecipazione e di raccordo tra il gruppo educativo e le famiglie che contribuiscono alla definizione dei contenuti, delle caratteristiche e al funzionamento del servizio educativo, tramite i seguenti organi:

a)  assemblea dei genitori;

b) comitato di gestione.

2.  I criteri e le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 1, sono regolamentati dai comuni.

3.  Le famiglie e i loro organi rappresentativi, in particolare, possono:

a)  richiedere al soggetto gestore verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio e in particolare allo svolgimento delle attività programmate;

b) essere coinvolti con proposte di partecipazione attiva alla vita del servizio e in coerenza con il progetto educativo;

c)  esprimere proposte in riferimento al calendario annuale, all’ampliamento dell’orario settimanale e giornaliero del servizio, nonché agli incontri con il gruppo educativo di cui all’articolo 15;

d) esprimere proposte per l’acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento all'indicazione dei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza e il pieno inserimento dei bambini disabili alla vita collettiva del nido.

 

Art. 17

(Poli per l’infanzia)

 

1.  Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, d’intesa con l’ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali, programma la costituzione di Poli per l’infanzia, intesi come aree all’interno delle quali si trovano almeno un servizio educativo per l’infanzia e una scuola per l’infanzia.

2.  In ciascuno dei Poli di cui al comma 1:

a)  i servizi generali aventi le stesse funzioni, nonché gli spazi esterni, possono essere condivisi purché la progettazione e il dimensionamento degli stessi garantiscano la funzionalità ed il corretto svolgimento dei servizi;

b) gli ambienti per le attività ludico-ricreative dei servizi educativi costituiscono lo strumento principale di attuazione della continuità educativa, favorendo il gioco e l’incontro tra gruppi di bambine e bambini di età diversa e personale di diversa formazione all’interno di spazi condivisi e fruibili secondo il progetto educativo.

 

 

Art. 18

(Coordinamenti pedagogici territoriali)

 

1.  Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. 65/2017, promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d’intesa con l’ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2.  I coordinamenti pedagogici territoriali favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell’infanzia presenti nel territorio di riferimento attraverso:

a)   la formazione degli operatori e il sostegno tecnico al lavoro educativo e alla gestione ed organizzazione del gruppo di lavoro;

b)   l’incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi educativi rivolti a fasce di età differenti;

c)   la promozione dell’innovazione e della sperimentazione educativa e della relativa documentazione necessaria al raggiungimento delle predette finalità;

d)   il sostegno della partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell’infanzia e della genitorialità;

e)   il supporto ai percorsi di monitoraggio e di valutazione della qualità dei singoli servizi nel contesto territoriale di riferimento;

f)    il raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento.

 

 

CAPO III

REQUISITI DEI SERVIZI EDUCATIVI

 

Art. 19

(Ubicazione dei servizi educativi)

 

1.  I servizi educativi sono situati nelle zone urbanistiche destinate a servizi o ad attrezzature d’interesse comune dal piano urbanistico comunale generale (PUCG) di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), preferibilmente in complessi edilizi di nuova costruzione destinati a strutture scolastiche o in edifici di nuova costruzione singoli o aggregati a scuole dell’infanzia, garantendo le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all’inquinamento atmosferico, acustico elettromagnetico, alla sostenibilità ecologica e all’ottimizzazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

2.  Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce alle bambine e ai bambini il diritto alla sicurezza scolastica, inteso come combinazione degli elementi di sicurezza strutturale e antisismica, urbanistici, architettonici, di abitabilità, salubrità, confort, assenza di barriere architettoniche e complessiva accessibilità per gli studenti disabili e delle misure di prevenzione, protezione e soccorso, necessari ad assicurare a chi fruisce dell’ambiente scolastico i diritti inviolabili alla sicurezza e all’incolumità della persona, alla salute e al benessere psico-fisico, nonché il diritto delle bambine e dei bambini all’educazione e all’istruzione.

3.  I servizi educativi, ad eccezione dello spazio gioco di cui all’articolo 39 e del nido domestico di cui all’articolo 40, sono collocati al piano terra ed è consentito l’utilizzo di eventuali locali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, cucina, dispensa, magazzino, lavanderia, bagni e spogliatoi del personale e a qualunque altro uso che non preveda la presenza dei bambini.

4.  Nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro, per la realizzazione di servizi educativi è consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d’uso di edifici esistenti o parti di essi in tutte le zone urbanistiche individuate nel piano urbanistico comunale generale di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a), della l.r. 38/1999 con esclusione delle zone in cui si registri la presenza di impianti industriali insalubri come definiti dal decreto del Ministro della sanità del 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie) e le zone identificate ad elevato rischio di frana e inondazione, fatti salvi i diritti dei terzi. In tali ipotesi non sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e oneri concessori qualora, al termine del servizio, lo spazio riacquisti la precedente destinazione urbanistica.

5.  Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare, la Regione favorisce interventi per l’integrazione e la continuità tra servizi educativi per l’infanzia, scuole primarie e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all’accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, della sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.

 

Art. 20

(Requisiti degli spazi, degli arredi e dei giochi)

 

1.  Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi devono possedere caratteristiche che, nel rispetto dei requisiti strutturali e impiantistici previsti da normativa di carattere generale, tutelino la salute, la sicurezza e il benessere delle bambine e dei bambini e del personale e che garantiscano il perseguimento delle finalità educative del servizio.

2.  L’area esterna del servizio educativo a uso esclusivo delle bambine e dei bambini, ove prevista per la specifica tipologia di servizio, è adiacente all’edificio in cui è collocato il servizio educativo, recintata, attrezzata a verde e comprensiva di adeguate zone d’ombra.

3.  Le aree esterne destinate a parcheggi e a viabilità carrabile e gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

4.  Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo di cui all’articolo 28 e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.

5.  Il progetto educativo di cui all’articolo 28 e, più in generale, l’organizzazione del servizio devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature che tuteli la sicurezza dei bambini.

6.  Al fine di assicurare le finalità dei servizi, alla progettazione degli spazi interni ed esterni e alla definizione della dotazione degli arredi e dei giochi deve partecipare un rappresentante del coordinamento pedagogico o, comunque, un esperto in materia psico-pedagogica.

7.  In orario di chiusura dei servizi è possibile l’utilizzo programmato dei locali per attività ludico-ricreative per bambine e bambini, ovvero altri eventi culturali, garantendo la salvaguardia dell’igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell’organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d’uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell’utilizzo.

 

Art. 21

(Refezione e tabella dietetica)

 

1.  Al fine di perseguire la diffusione di abitudini alimentari corrette e salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e di qualità che consentano una crescita sana ed equilibrata delle bambine e dei bambini nel rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose, nei servizi educativi ove è prevista l’erogazione dei pasti, sono applicate tabelle dietetiche rispettose delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, approvate con provvedimento del 29 aprile 2010 della Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

2.  Le tabelle dietetiche di cui al comma 1:

a)  sono approvate dalle competenti strutture delle aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b);

b) contengono menù differenziati per fasce d’età e, ove necessario, menù personalizzati per diete speciali previste dal medico o per motivazioni religiose e culturali.

3.  I soggetti gestori devono seguire procedure di acquisto, conservazione ed utilizzo degli alimenti che garantiscano il rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell’articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 (Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini).

4.  Il servizio educativo deve essere erogato garantendo il rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, elaborati nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) approvato con decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135.

5.  La Regione può fornire indirizzi e attuare interventi affinché le clausole dei bandi relativi alla refezione nei servizi educativi disciplinati dalla presente legge rispettino i requisiti di qualità e quantità nell’interesse delle bambine e dei bambini, favorendo altresì l'utilizzo di materiale ecologico, la riduzione dell’uso della plastica e l’impiego di prodotti a kilometro zero.

 

 

Art. 22

(Compiti del personale)

 

1.  Il funzionamento dei servizi educativi è garantito da un coordinatore pedagogico che svolge le funzioni di cui all’articolo 14, dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo di cui all’articolo 28.

2.  Gli educatori sono responsabili della cura e dell’educazione delle bambine e dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo di cui all’articolo 28, curano le relazioni con i genitori e agevolano la comunicazione dei genitori, promuovendone il loro ruolo attivo.

3.  Il personale ausiliario, adeguatamente formato, è addetto alla refezione, se prevista, alla pulizia, al riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori del servizio.

4.  Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l’impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l’elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

5.  La preparazione dei pasti è svolta da personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 23, commi 2 e 3.

 

 

Art. 23

(Titoli di studio)

 

1.  Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell’educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.

2.  Nelle strutture con preparazione diretta dei pasti, il responsabile della cucina deve essere in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, comprovate da idonea documentazione. Costituisce idonea documentazione il possesso di diploma quinquennale nel settore della preparazione pasti conseguito presso un istituto professionale alberghiero o di qualifica triennale di operatore della ristorazione con indirizzo “Preparazione degli alimenti e allestimento piatti” o di diploma professionale di tecnico di cucina rilasciato dalle Regioni e dalle province autonome, o di attestato di qualifica di operatore della ristorazione-aiuto cuoco o di tecnico della produzione pasti-cuoco, rilasciati dalla Regione Lazio o attestati di certificazione rilasciati da enti titolari e afferenti alle medesime aree di attività del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Il possesso del titolo può essere sostituito anche da esperienza qualificata di cuoco o aiuto cuoco della durata di almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi dieci anni, dimostrata attraverso idonea documentazione.

3.  Il personale addetto alla gestione dei pasti, sia nelle strutture con e sia nelle strutture senza preparazione diretta dei pasti, deve essere in possesso di idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point).

 

Art. 24

(Formazione continua in servizio)

 

1.  La formazione continua in servizio del personale educativo e di quello ausiliario è garantita dai soggetti gestori, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera o), nell’ambito di un’apposita programmazione annuale, nel rispetto di quanto previsto nel Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della l. 107/2015.

2.  Le attività formative devono promuovere la qualità dell’intervento educativo, pedagogico e organizzativo tenendo presente i diversi bisogni formativi del personale anche in raccordo con il coordinamento pedagogico territoriale ed in particolare consistono in:

a)  corsi periodici di riqualificazione professionale, organizzati dagli enti locali e da enti formativi accreditati ai sensi della normativa vigente ovvero svolti da professionisti incaricati secondo la normativa vigente;

b) iniziative volte al confronto di esperienze di lavoro che si realizzano nei vari servizi educativi territoriali, nonché di approfondimento della conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio;

c)  incontri periodici di supporto e accompagnamento indirizzati al personale educativo, basati sulla supervisione pedagogica individuale e di gruppo, che garantiscano la prevenzione delle situazioni di burn out, così da tutelare l’utenza ed il personale stesso.

3.  Le attività formative concorrono alla diffusione della cultura antidiscriminatoria e di inclusione.

4.  Al fine di raggiungere progressivamente il consolidamento del sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia, la Regione promuove iniziative di formazione congiunta e di scambio di esperienze tra educatori di tutti i servizi educativi e delle scuole per l’infanzia.


 

Art. 25

(Requisiti di onorabilità)

 

1.  Coloro che prestano la propria attività nei servizi educativi non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui al Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al Capo IV del Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al Capo I e alle sezioni I, II e III del Capo III del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

 

 

Art. 26

(Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini)

 

1.  I soggetti gestori tutelano le bambine e i bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, adottando un sistema di prevenzione e tutela che prevede in particolare:

a)  il codice di condotta contenente i principi fondamentali da rispettare nel rapporto con le bambine e i bambini da sottoporre alla sottoscrizione di ciascun operatore;

b) gli strumenti di segnalazione e risposta da adottare in caso di sospetto di abuso, maltrattamento e condotta inappropriata da parte di adulti nei confronti delle bambine e dei bambini, garantendo la tempestività, l’adeguata risposta e il necessario livello di riservatezza della segnalazione;

c)  le procedure di valutazione periodica dei rischi di abusi;

d) la formazione e l’aggiornamento degli operatori in materia;

e)  il monitoraggio e la valutazione del sistema di tutela.

2.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera m), le linee guida per l’adozione del sistema di prevenzione e tutela di cui al comma 1, adottando lo schema tipo del codice di condotta di cui al comma 1, lettera a).

3.  Il sistema di prevenzione e tutela di cui al comma 1 è comunicato alle persone coinvolte nel servizio, ivi comprese le famiglie delle bambine e dei bambini utenti.

 

 

Art. 27

(Sistema di comunicazione delle assenze delle bambine e dei bambini)

 

1.  La Regione promuove interventi affinché i servizi educativi si dotino di un sistema di comunicazione quotidiana con i genitori, per informare agevolmente dell’assenza non giustificata delle bambine e dei bambini e che preveda modalità di avviso e/o allarme in caso di omessa segnalazione da parte dei genitori.

 


 

Art. 28

(Progetto educativo)

 

1.  Il gruppo educativo di cui all’articolo 15 elabora, adotta e attua un progetto educativo che, in conformità a quanto previsto all’articolo 5, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017, con riferimento ad ogni anno didattico, specifica le modalità organizzative e pedagogiche attuate in relazione a:

a)   accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;

b)   inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;

c)   organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all’uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;

d)   elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l’interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e bambini;

e)   strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l’osservazione, la documentazione, la verifica e l’autovalutazione;

f)    attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;

g)   continuità educativa con la scuola dell’infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.

 

 

Art. 29

(Carta dei servizi)

 

1.  I soggetti gestori si dotano della carta dei servizi volta alla tutela delle bambine e dei bambini che fruiscono del servizio e delle famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti.

2.  Ai fini di cui al comma 1, la carta dei servizi in particolare individua:

a)  il responsabile del servizio;

b) le caratteristiche del servizio;

c)  le modalità di accesso, orari e tempi di erogazione del servizio;

d) le tariffe applicate;

e)  le modalità di partecipazione delle famiglie e dei loro organismi rappresentativi alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;

f)  le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;

g) il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte degli adulti;

h) la raccolta dei dati aggregati da inserire nel portale regionale.

 

CAPO IV

NIDO

 

Art. 30

(Nido)

 

1.  Il nido è un servizio educativo, d’interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con la famiglia alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per l’infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa.

2.  Il nido ha come finalità:

a)  la formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;

b) la cura delle bambine e dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;

c)  il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;

d) lo svolgimento delle attività didattiche educative in comune con la scuola dell’infanzia per promuovere la continuità educativa;

e)  agevolare l’accesso al lavoro dei genitori.

 

Art. 31

(Funzionamento e prestazioni del nido)

 

1.  Il nido osserva un orario quotidiano che, a partire dalla mattina, corrisponde a minimo di sei ed un massimo di dodici ore, garantendo come minimo cinque giorni alla settimana e dieci mesi all’anno e assicura:

a)  il cambio e l’igiene della bambina e del bambino;

b) il servizio di refezione per la distribuzione del pasto principale e delle merende, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 21;

c)  il riposo delle bambine e dei bambini;

d) il gioco e l’attività educativa.

2.  Ogni bambino può frequentare il nido per un massimo di dieci ore giornaliere.

 

 

Art. 32

(Ricettività)

 

1.  La ricettività minima e massima del nido è fissata rispettivamente in sei e sessanta posti. I nidi devono garantire sezioni distinte per classi di età, riservando alla sezione lattanti un numero di posti non inferiore al venti per cento del totale dei posti autorizzati.

2.  Ogni sezione in cui è articolato il servizio accoglie un numero di bambine e di bambini che, tenuto conto del progetto educativo, favorisce lo svolgimento di attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e di sostenere il processo dalla dipendenza all’autonomia.

3.  In deroga ai limiti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 33 e 34, il comune può autorizzare il funzionamento di nidi aventi una ricettività massima superiore in relazione a specifiche esigenze locali, determinate in particolare dalla domanda del servizio.

4.  In considerazione della non corrispondenza tra le bambine e i bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambine e bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del quindici per cento.

5.  Qualora l’articolazione e la divisione degli spazi dell’edificio non consentano una adeguata fruizione da parte delle bambine e dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l’estensione di cui al comma 3.

 

 

Art. 33

(Spazi interni)

 

1.  Gli spazi interni del nido, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 20 sono articolati in:

a)  aree di accoglienza e guardaroba;

b) ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei bambini, raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni, che accolgono non più di venticinque bambine e bambini;

c)  eventuali spazi comuni utilizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse sezioni;

d) superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;

e)  spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;

f)  locali di servizio.

1 bis.  In relazione a specifiche esigenze locali, il comune, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), può autorizzare il funzionamento di sezioni che accolgono fino a ventotto bambine e bambini ove la metratura dei locali lo consenta, fatto salvo il rispetto nella specifica sezione del parametro di un educatore ogni sette bambini. (8)

2.  Gli spazi interni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) concorrono al rapporto superficie/bambino, fissato ad almeno sei metri quadrati a bambino esclusi gli spazi di cui al medesimo comma 1, lettere e) e f).

3.  Gli spazi interni degli asili nido di nuova costruzione o in ristrutturazione sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull’ecosostenibilità degli ambienti e dei materiali.

 

 

Art. 34

(Spazi esterni)

 

1.  Gli spazi esterni del nido autorizzati in edifici di nuova costruzione o preesistenti, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere suddivisi in:

a)  un’area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini per attività ludico educative;

b) aree esterne di servizio.

2.  Gli spazi esterni di cui al comma 1, lettera a), devono avere una superficie di almeno sette metri quadrati a bambino.

3.  Per i nidi collocati in edifici preesistenti all’interno dei centri storici e delle aree urbane intensamente edificate, ove non sia possibile il reperimento di spazi esterni idonei, i comuni possono concedere l’autorizzazione a servizi per i quali lo spazio esterno di cui al comma 1, lettera a), abbia una superficie non inferiore a tre metri e cinquanta centimetri quadrati a bambino. (9)

4.  Gli spazi esterni dei nidi di nuova costruzione o in ristrutturazione, sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull’ecosostenibilità degli ambienti e dei materiali.

 

Art. 35

(Rapporto numerico tra personale e bambine e bambini)

 

1.  Il rapporto numerico tra personale educativo del nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale  dei posti autorizzati secondo il parametro di un educatore ogni sette bambini. (10)

2.  Il soggetto gestore garantisce quanto previsto dal comma 1, applicando in autonomia il proprio modello pedagogico, organizzativo e operativo anche attraverso sezioni eterogenee.

3.  Il personale ausiliario operante nei nidi è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, secondo parametri individuati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 52, e nel rispetto, in ogni caso, del requisito minimo di un operatore ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.

 

 

Art. 36

(Micronido)

 

1.  Il micronido è un nido che prevede l’accoglienza di un numero ridotto di bambine e bambini pari nel massimo a quindici.

2.  Al micronido si applicano le disposizioni del presente capo, fatta eccezione per l’obbligo della distinzione in sezioni per classi di età e della riserva del venti per cento per i lattanti di cui all'articolo 32, comma 1.

 

 

Art. 37

(Sezione primavera)


 1. La sezione primavera è un servizio educativo che accoglie quotidianamente bambine e bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi di età.

 2. La sezione primavera concorre con le famiglie alla crescita, alla cura, alla formazione e alla socializzazione delle bambine e dei bambini e favorisce la continuità del percorso educativo e di istruzione dai primi mesi di vita ai sei anni di età.

 3. Ai fini del consolidamento del sistema integrato di educazione e istruzione, la Regione promuove l’istituzione delle sezioni primavera nelle scuole di infanzia e nei Poli per l’infanzia del territorio regionale.

 4. La sezione primavera garantisce, per almeno cinque giorni a settimana e dieci mesi l’anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive.

 5. Previo accordo con le competenti autorità scolastiche, è consentita l’apertura di sezioni primavera realizzate in edifici scolastici.

 6. Alle sezioni primavera si applicano le disposizioni di cui ai capi III e IV, fatta eccezione per il rapporto numerico stabilito in un educatore ogni dieci bambini.

 

 

CAPO V

EDUCAZIONE SPERIMENTALE

 

Art. 38

(Educazione sperimentale all’aperto)

 

1.  La Regione introduce e sostiene la possibilità dell’educazione sperimentale all’aperto, intesa sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserita e connessa con il territorio.

2.  L’educazione sperimentale all’aperto è rivolta sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell’infanzia. Si può svolgere presso fattorie, aree verdi sia pubbliche che private, agriturismi, riserve e parchi naturali, piazze e luoghi pubblici, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il protagonismo delle bambine e dei bambini.

3.  Nel caso in cui le attività educative sperimentali all’aperto ricadano all’interno di un’area naturale protetta le disposizioni dì cui al presente articolo devono tenere conto delle competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

4.  Le attività educative sperimentali all’aperto devono adottare il progetto educativo di cui all’articolo 28. Il progetto educativo è garantito nella sua attuazione da un coordinatore pedagogico, considerando e valorizzando, per lo svolgimento di tale funzione, in particolar modo le figure che hanno maturato competenze specifiche nell’“outdoor education”. Il coordinatore pedagogico svolge le funzioni di cui all’articolo 14, insieme agli educatori e al personale ausiliario, sempre operando nel principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo.

5.  La Regione può promuovere direttamente progetti di educazione sperimentale all’aperto da attuare attraverso apposite convenzioni.

6.  La Regione, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce con il regolamento di cui all’articolo 52 i requisiti e le procedure per l’autorizzazione dei servizi di educazione sperimentale all’aperto nonché la documentazione da presentare da parte del richiedente.

 

 

Art. 38 bis

(Educazione sperimentale interculturale) (2)

1.  La Regione promuove l’educazione sperimentale interculturale, quale progetto sperimentale di educazione alla diversità tesa alla promozione dell’inclusione e di educazione diffusa, inserita e connessa con il tessuto sociale.

2.  L’educazione sperimentale interculturale si avvale, anche in collaborazione con i centri interculturali per l’infanzia, di un impianto teorico di pedagogia interculturale, di metodologie educative e di processi innovativi di apprendimento che valorizzino le molteplici appartenenze delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie.

3.  Le attività interculturali sperimentali devono adottare il progetto educativo di cui all’articolo 28. Il progetto educativo è garantito nella sua attuazione da un coordinatore pedagogico, valorizzando le figure che hanno maturato competenze specifiche nella pedagogia e nella didattica interculturale.

4.  La Regione può promuovere direttamente progetti di educazione sperimentale interculturale da attuare attraverso appositi avvisi.

5.  La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti e le procedure per l’autorizzazione dei servizi di educazione sperimentale interculturale nonché la documentazione da presentare da parte del richiedente.

CAPO VI

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

 

Art. 39

(Spazio gioco)

 

1.  Lo spazio gioco, nel rispetto della normativa vigente, accoglie bambine e bambini dai dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevede il servizio di mensa e consente una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere.

2.  Lo spazio gioco garantisce, per almeno cinque giorni la settimana e dieci mesi l’anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l’eventuale interruzione del servizio fra la mattina ed il pomeriggio.

3.  Allo spazio gioco si applicano le disposizioni di cui:

a)  al capo III, ad eccezione degli articoli 21 e 23 comma 2;

b) al capo IV, ad eccezione degli articoli 30 e 31.

4.  Previa valutazione del comune, lo spazio gioco può realizzarsi in edifici preesistenti all’interno dei centri storici o in aree urbane intensamente edificate, privi di spazi esterni adeguati.

 

Art. 40

(Nido domestico)

 

1.  Il nido domestico o tagesmutter è un servizio educativo che accoglie fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi realizzato in abitazioni private o altri locali comunque in contesti di tipo domiciliare, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la civile abitazione e dei requisiti di sicurezza certificati nel rispetto della normativa vigente.

2.  Il nido domestico:

a)  non richiede mutamento di destinazione d’uso dell’immobile;

b) è dotato di un locale di almeno venti metri quadrati riservato all’accoglienza ed alle attività delle bambine e dei bambini e di un servizio igienico completo dedicato al cambio e all’igiene degli stessi;

c)  è dotato di autonomia funzionale rispetto al resto dell’abitazione intesa come separazione interna;

d) non può essere ubicato a un piano seminterrato;

e)  deve possedere caratteristiche necessarie a garantire la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini.

3.  Il nido domestico, con la finalità di garantire orari flessibili in risposta alle esigenze delle famiglie, ha un orario quotidiano non superiore alle otto ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi l’anno, e le attività di pulizia e riordino generale dei locali per il servizio di cui al comma 4 sono svolte al di fuori dell’orario di funzionamento del servizio.

4.  In caso di frequenza superiore alle cinque ore è previsto il servizio di somministrazione del pasto principale. In tal caso, l’educatore deve essere autorizzato ai sensi della normativa in materia di HACCP.

5.  Il nido domestico adotta, ai sensi dell’articolo 28, un progetto educativo.

 

 

Art. 41

(Gestione del nido domestico)

 

1.  Il nido domestico è gestito da almeno un’unità di personale educativo in possesso dei requisiti di cui all’articolo 23 che opera in collaborazione con un ente del Terzo settore che svolge attività nel campo dei servizi educativi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

2.  L’ente o il gestore di cui al comma 1:

a)  garantisce il supporto tecnico psico-pedagogico nell’elaborazione e nella valutazione del progetto educativo;

b) elabora indirizzi metodologici e logistico-operativi per lo svolgimento del servizio;

c)  organizza incontri e momenti di collaborazione e di partecipazione con le famiglie dei bambini;

d) cura la formazione continua in servizio dell’operatore;

e)  provvede alle sostituzioni del personale educativo in caso di malattia o altro impedimento nonché alla reperibilità di una figura adulta che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno;

f)  adotta un sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;

g) cura il raccordo con i servizi comunali e promuove la continuità con la scuola dell’infanzia.

3.  Nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi definiti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017, con deliberazione della Giunta regionale, il comune territorialmente competente, svolge attività di monitoraggio e verifica sul funzionamento del nido domestico. (6)

 

 

Art. 42

(Centro per bambine e bambini e famiglie)

 

1.  Il centro per bambine e bambini e famiglie, che accoglie bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. 65/2017, offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell’educazione e della genitorialità. Non prevede il servizio di mensa e consente la frequenza flessibile.

2.  Nel rispetto della normativa vigente in materia, il centro può svolgere percorsi di educazione alla genitorialità, all’analisi pedagogica dei bisogni educativi delle bambine e dei bambini, di solidarietà reciproca, di promozione della comunità educante del territorio attraverso gruppi di incontro tematici, di consulenza educativa e/o di auto mutuo aiuto tra genitori che frequentano il centro.

3.  Il centro per bambine e bambini offre un’organizzazione idonea a consentire una frequenza diversificata nel corso della giornata, anche saltuaria e per brevi periodi, in funzione alle esigenze delle famiglie e in relazione alla ricettività della struttura.

4.  I requisiti strutturali e organizzativi e le modalità di apertura e funzionamento del centro per bambine e bambini e famiglie sono disciplinati dal comune territorialmente competente, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini e del personale addetto, nonché in osservanza di quanto previsto dall’articolo 23.

 

 

CAPO VII

STRUMENTI OPERATIVI PER LA QUALITÀ

 

Art. 43

(Autorizzazioni)

 

1.  Nel rispetto delle specifiche caratteristiche previste per ciascun servizio educativo disciplinato dalla presente legge, previa acquisizione delle certificazioni o autocertificazioni in materia di sicurezza, igiene e sanità previste dalla normativa vigente, il comune territorialmente competente rilascia un’autorizzazione al servizio educativo.

2.  Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al possesso da parte del servizio educativo dei requisiti comuni di cui al capo III e di quelli specifici per le singole tipologie di servizio, di cui ai capi IV e VI, che costituiscono elementi essenziali di qualità del servizio educativo, nonché all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e all’attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro.

3.  I soggetti gestori inviano al comune, con periodicità annuale, una dichiarazione concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2, fatta salvo l’esercizio dell’attività di vigilanza da parte del comune, ai sensi dell’articolo 54.

4.  L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere ceduta a terzi solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, del possesso o della detenzione della struttura in cui si eroga il servizio educativo a un soggetto diverso da quello autorizzato e previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali e organizzativi in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione da parte del comune competente, che provvede alla relativa voltura, nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell’articolo 2112 del codice civile e dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee) e successive modifiche.

5.  In caso di decesso della persona fisica titolare dell’autorizzazione di cui comma 1, gli eredi hanno facoltà di proseguire nell’esercizio dell’attività per un periodo non superiore a un anno dal decesso, entro il quale gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, possono cedere a soggetti terzi l’autorizzazione all’esercizio ai sensi del comma 4 ovvero richiedere la voltura dell’autorizzazione in proprio favore.

6.  Non rientrano nelle ipotesi di cessione dell’autorizzazione, di cui ai commi 4 e 5, e comportano solo una modifica del provvedimento autorizzativo:

a)  le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all’esercizio;

b) la sostituzione del rappresentante legale della persona giuridica o ente del Terzo settore.

 

 

Art. 44

(Decadenza delle autorizzazioni)

 

1.  Le autorizzazioni di cui all’articolo 43 decadono in caso di:

a)  estinzione del soggetto autorizzato;

b)  rinuncia del soggetto autorizzato;

c)  scadenza del termine previsto nel provvedimento di autorizzazione, salvo procedimento di rinnovo;

d) provvedimenti definitivi sanzionatori adottati dall’autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, nei confronti della persona fisica titolare dell’autorizzazione o del legale rappresentante del soggetto autorizzato;

e)  trasferimento dell’autorizzazione in mancanza della verifica dei requisiti.

 

 

Art. 45

(Accreditamento e convenzionamento)

 

1.  Al fine di elevare il livello qualitativo dell’offerta educativa, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce con deliberazione i requisiti qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione, ai fini dell’accreditamento dei servizi educativi, tra i quali gli strumenti e le metodologie di valutazione del servizio, che comportino anche il diretto coinvolgimento delle famiglie nonché i relativi criteri e modalità.

2.  L’accreditamento di cui al comma l costituisce:

a)  per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l’accesso al mercato pubblico dell’offerta e a contributi pubblici;

b) per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.

3.  L’accreditamento è concesso dal comune territorialmente competente sulla base dei criteri e modalità, stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

4.  Al fine di ampliare l’offerta di servizi educativi, i comuni stipulano convenzioni con i servizi accreditati ai sensi del presente articolo.

 

 

Art. 46

(Commissioni distrettuali per i servizi educativi)

 

1.  Sono istituite le commissioni distrettuali per i servizi educativi, di seguito denominate commissioni distrettuali, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2. Per la definizione degli ambiti territoriali delle commissioni distrettuali si fa riferimento all’articolazione di cui all’articolo 43, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).

2.  Le commissioni distrettuali, al fine di favorire omogeneità ed efficienza nei servizi educativi, sia sul piano educativo sia sul piano organizzativo e gestionale, svolgono attività dì supporto:

a)  ai coordinamenti pedagogici dei servizi;

b) ai comuni per l’espletamento delle altre funzioni di cui all'articolo 10.

3.  Le commissioni distrettuali, nominate dalle assemblee dei sindaci degli ambiti territoriali di cui al comma 1, sono composte da dirigenti e/o dai responsabili degli uffici tecnico-amministrativi che gestiscono i servizi educativi, nonché dai coordinatori pedagogici dei servizi educativi presenti nei territori di riferimento.

4.  Negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ricompresi o coincidenti con il territorio di un solo comune, la composizione dell'organismo che svolge i compiti di cui al comma 2 è individuata dal comune competente.

 

 

Art. 47

(Consulta regionale per i servizi educativi)

 

1.  È istituita la Consulta regionale per i servizi educativi, di seguito denominata Consulta, con funzioni di raccordo tra la Regione e i soggetti operanti nel settore dei servizi educativi.

2.  La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Regione, è composta da:

a)  l’Assessore competente in materia di servizi educativi o suo delegato, che la presiede;

b) il Presidente della commissione consiliare competente in materia di servizi educativi o suo delegato;

c)  da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

d) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

e)  dai rappresentanti delle organizzazioni datoriali e delle cooperative sociali delle centrali cooperative più rappresentative a livello nazionale, nonché degli altri gestori di cui all’articolo 5, comma 1;

f)  dai rappresentanti delle associazioni di secondo livello che rappresentano le famiglie.

3.  La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento della Consulta nonché quelle per la designazione dei rappresentanti di cui al comma 2, lettere d), e) e f).

4.  La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel limite individuato dalla deliberazione di cui al comma 3.

 

 

Art. 48

(Sistema informativo)

 

1.  Il sistema informativo regionale dei servizi educativi, di seguito denominato sistema informativo, in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. 65/2017, organizza i flussi informativi provenienti dai comuni e dai soggetti gestori al fine di:

a)  effettuare un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione della presente legge, sulle dimensioni e le caratteristiche del sistema di offerta attivata nel territorio;

b) fornire un servizio informativo accessibile ai cittadini;

c)  supportare la programmazione di cui all’articolo 49.

2.  La Regione e i comuni sono autorizzati, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, al trattamento e alla diffusione, in forma aggregata, dei dati raccolti nell’ambito del sistema informativo di cui al comma 1.

3.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:

a)  la tipologia dei dati da acquisire;

b) le modalità per la raccolta e l’elaborazione dei dati;

c)  le risorse per le attività del sistema informativo;

d) le modalità di erogazione delle informazioni sui servizi ai cittadini.

4.  I soggetti gestori forniscono, annualmente, ai comuni le informazioni sulle richieste affinché confluiscano nel sistema informativo di cui al comma 1, pena l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 55, comma 1, lettera b). I comuni trasmettono annualmente le informazioni alla direzione regionale competente.

5.  Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, il sistema informativo si integra con gli altri sistemi operanti nel settore sociale ed educativo attivati sul territorio da soggetti pubblici, privati e dagli enti del Terzo settore.



CAPO VIII

PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

 

Art. 49

(Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia)

 

1.  La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del programma di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo 8 del d.lgs. 65/2017 e sentita la commissione consiliare competente in materia, approva, con deliberazione, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, di seguito denominato programma regionale, che definisce:

a)  le linee d’indirizzo e i criteri generali di attuazione degli interventi, ivi compreso il sostegno alle famiglie che non usufruiscono dei servizi educativi a offerta pubblica;

b) i criteri per la definizione da parte dei comuni delle tariffe dei servizi socioeducativi a offerta pubblica, secondo canoni di qualità e omogeneità delle politiche tariffarie anche in relazione alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi;

c)  i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi prevedendo anche specifici incentivi e/o agevolazioni in particolare:

1)  per l’inclusione delle bambine e dei bambini disabili nei servizi educativi, in base al numero di bambine e bambini con disabilità;

2)  per l’offerta dei servizi educativi ed integrativi nei piccoli comuni;

3)  per programmi di prevenzione del disagio e di diagnosi precoce delle disabilità realizzati nei servizi educativi;

d) le modalità per l’attuazione di forme di continuità e di raccordo con i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, al fine di realizzare e consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia per tutte le bambine e i bambini dai primi mesi di vita al compimento del sesto anno di età.

2.  Il programma regionale ha durata triennale e può essere annualmente aggiornato, previo parere della commissione consiliare competente.

 

 

Art. 50

(Finanziamenti)

 

1.  I comuni, singoli o associati, in rapporto alle esigenze della popolazione infantile sino a trentasei mesi e delle loro famiglie, finanziano la realizzazione di sistemi integrati locali di servizi educativi, costituiti dall’insieme dei servizi educativi a offerta pubblica.

2.  La Regione, previo avviso pubblico, può riconoscere un buono su base annua, parametrato a undici mensilità per ogni figlio nato o adottato, utilizzabile per il pagamento di rette relative alla frequenza di servizi educativi, nonché di forme di ausilio e di assistenza, presso l’abitazione del genitore richiedente, in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, affetti da malattie croniche gravi. Il buono è corrisposto al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private, ed è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dello stesso genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

3.  La Regione, al fine di promuovere sul territorio regionale un sistema integrato di servizi educativi a offerta pubblica quantitativamente e qualitativamente omogeneo e d’incrementarne progressivamente il complessivo livello quantitativo, concorre, in via sussidiaria e perequativa rispetto all’intervento primario comunale, alle spese di realizzazione e di gestione dei sistemi integrati locali di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti nel programma regionale.

 

 

Art. 51

(Contributi alle famiglie)

 

1.  In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera h), la Regione per il tramite dei comuni singoli e associati, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce sostegno economico alle famiglie in condizione di disagio socioeconomico, che abbiano figli con disabilità ai sensi della l. 104/1992 o che abbiano bambine o bambini in affido e che non utilizzino servizi educativi a offerta pubblica per carenza di posti disponibili, concorrendo al pagamento delle rette di frequenza in servizi educativi a titolarità privata convenzionata e non convenzionata.

2.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1, in conformità agli indirizzi contenuti nel programma regionale.

 

 

Art. 52

(Regolamento di attuazione e integrazione)

 

1.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, il regolamento di attuazione e integrazione della presente legge. (7)

 

 

Art. 53

(Clausola valutativa)

 

1.  Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti nello sviluppo dei servizi educativi e nella realizzazione di un’offerta qualificata e diversificata degli stessi. A tal fine la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che, anche sulla base del monitoraggio annuale di cui all’articolo 48, informi sullo stato di attuazione della legge e, in particolare:

a)   sull’ampliamento dell’offerta dei servizi educativi, indicando tipologia, titolarità e gestione di quelli realizzati e loro diffusione sul territorio;

b)   sul grado di soddisfacimento della domanda annua di accesso ai servizi educativi per ambito provinciale, metropolitano e del comune di Roma capitale e sull’andamento della domanda stessa;

c)   sulla promozione e realizzazione dei servizi educativi sperimentali e relativi esiti;

d)   sugli interventi di sostegno alle famiglie per l’accesso ai servizi educativi, sulle modalità della loro attuazione e relativi esiti;

e)   sulle iniziative di formazione del personale;

f)    sulle risorse stanziate e su quelle utilizzate per i vari interventi e loro distribuzione territoriale;

g)   sulle eventuali criticità incontrate e le misure adottate per farvi fronte.

 

 

CAPO IX

VIGILANZA E SANZIONI

 

Art. 54

(Vigilanza)

 

1.  I comuni esercitano la funzione di vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati, mediante almeno un’ispezione all’anno e, ove possibile, più di una volta all’anno, senza preavviso, al fine di verificare il benessere delle bambine e dei bambini e l’attuazione del progetto educativo.

2.  Le aziende sanitarie locali esercitano la vigilanza sui servizi educativi presenti sul rispettivo territorio per gli aspetti inerenti il rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini e del personale addetto.

 

Art. 55

(Sanzioni)

 

1.  Salvo che il fatto costituisca reato:

a)  se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 54, il comune competente, previa diffida, provvede alla sospensione del servizio;

b) se il comune accerta il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui all’articolo 48, comma 4, assegna, previa diffida, un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione del servizio;

c)  se il comune competente accerta la non permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge, provvede, previa diffida ai fini dell’adeguamento, alla sospensione del servizio;

d) se il comune accerta il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 43, ne sospende, con effetto immediato, l’attività ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro;

e)  qualora il servizio educativo sospenda l’attività per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva comunicazione al comune competente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.500,00 euro a un massimo di 7.500,00 euro;

e bis) se il comune competente accerta la mancata osservanza dei limiti di orario imposti al soggetto titolare o gestore del servizio educativo provvede, previa diffida, alla sospensione del servizio. (3)

2.  Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dai comuni nei provvedimenti di diffida di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ovvero di reiterazioni delle violazioni ivi previste, il comune dispone la chiusura del servizio.

3.  Il comune applica le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

 

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ABROGAZIONI

E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 56

(Disposizioni transitorie e finali)

 

1.  Per i servizi educativi già autorizzati l’autorizzazione rimane valida per un periodo di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (3a)

1 bis.   Per i servizi educativi già autorizzati, i comuni possono prevedere deroghe di carattere generale alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 3, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio.(3b)

1 ter.   In caso di trasformazione di un nido già autorizzato, tramite la realizzazione nei medesimi spazi di un Polo dell’infanzia, i comuni possono derogare alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 3, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio. (3b)

2.  Per i procedimenti finalizzati alla realizzazione dei nidi avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono prevedere eventuali deroghe ai requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 19, 33 e 34 solo qualora i relativi lavori siano già effettivamente iniziati. (4)

3.  Fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 45, comma 1, gli accreditamenti dei nidi d’infanzia continuano ad essere concessi con provvedimento regionale secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 903 istitutiva del sistema di accreditamento regionale dei nidi d'infanzia.

4.  Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017, continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi i titoli di studio previsti dalla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 (Norme sugli asili-nido) e dalla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche, conseguiti entro la data del 31 maggio 2017.

5.  Può continuare a svolgere l’attività di preparazione dei pasti il personale già addetto a tali ambiti alla data di entrata in vigore della presente legge anche se privo dei requisiti stabiliti dall’articolo 23, commi 2 e 3.

6.  I procedimenti amministrativi già avviati, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della erogazione di contributi o altre misure di sostegno previste dalla l.r. 59/1980, restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

 

 

Art. 57

(Abrogazioni)

 

1.  Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a)  legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 (Norme sugli asili nido);

b) legge regionale 28 dicembre 1973, n. 39 relativa a modifiche alla l.r. 5/1973;

c)  legge regionale 18 dicembre 1976, n. 62 relativa a modifiche alla l.r. 5/1973;

d) legge regionale 13 settembre 1977, n. 38 relativa a modifiche alla l.r. 5/1973;

e)  legge regionale 22 settembre 1978, n. 61 relativa a modifiche alla l.r. 5/1973;

f)  legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido);

g) legge regionale 1° giugno 1990, n. 67 relativa a modifiche alla l.r. 59/1980;

h) articolo 27 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 relativo a disposizioni per i servizi socio assistenziali e a modifiche alla l.r. 59/1980;

i)  articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 relativo a locali e attrezzature per gli asili nido;

l)  legge regionale 3 gennaio 2000, n. 3 relativo a modifiche alla l.r. 59/1980;

m) articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26 relativo ai termini per la presentazione delle domande per l’ammissione ai contributi inerenti la gestione degli asili nido;

n) articolo 43 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 relativo a politiche sociali e sostegno per le famiglie nonché a modifiche alla l.r. 59/1980;

o) comma 19 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 relativo a modifiche alla l.r. 59/1980.

 

 

Art. 58

(Disposizioni finanziarie)

 

1.  Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, relativi all’annualità 2020, concernenti, in particolare, il sostegno ai comuni per gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 50, commi 2 e 3, ed i contributi alle famiglie, ai sensi degli articoli 12, comma 1, lettera h), e 51, si provvede mediante le risorse già destinate al finanziamento della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido), iscritte nel programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, pari a 10.500.000,00 euro.

2.  Agli oneri relativi alle annualità 2021 e 2022, derivanti dall’approvazione del programma regionale 2021-2023, si provvede, rispettivamente:

a)  per gli interventi di parte corrente di cui all’articolo 12, commi 1, lettere h), n) e o), 3 e 4, e agli articoli 4, comma 4, 17, 18, 37, 38, 38 bis, 47, 50, commi 2 e 3, e 51, mediante l’istituzione nel programma 01 della missione 12, titolo 1, del “Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l’infanzia – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari a 15.000.000,00 euro per l’anno 2021 e a 18.000.000,00 euro per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, rispettivamente, per 13.000.000,00 euro per l’anno 2021 e 14.000.000,00 euro per l’anno 2022, in riferimento all’autorizzazione di spesa della l.r. 59/1980, di cui al programma 01 della missione 12, titolo 1 e per 2.000.000,00 euro per l’anno 2021 e 4.000.000,00 euro per l’anno 2022, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1; (5)

b) per gli interventi in conto capitale di cui all’articolo 12, comma 5, mediante l’istituzione nel programma 01 della missione 12, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l’infanzia – parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a 2.000.000,00 euro per l’anno 2021 e a 3.000.000,00 euro per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

3.  Agli oneri derivanti dall’articolo 12, comma 1, lettere f) e g), e 48, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 della missione 12, titoli 1 e 2, di due apposite voci di spesa:

a)  “Spese per il sistema informativo regionale ed il monitoraggio dei servizi educativi – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa pari a 50.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

b) “Spese per il sistema informativo regionale ed il monitoraggio dei servizi educativi – parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa pari a 70.000,00 euro, per l’anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

4.  Agli oneri relativi all’annualità 2023, derivanti dall’approvazione del programma regionale 2021-2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nei fondi e nelle voci di spesa di cui ai commi 2 e 3, autorizzate ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell’ambito del bilancio di regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, in base alle risultanze derivanti dal monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge.

5.  Al finanziamento degli interventi derivanti dalla presente legge concorrono le risorse derivanti dall’assegnazione statale concernente il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui all’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 65/2017.

 

Art. 59

(Entrata in vigore)

 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(3) Lettera aggiunta dall'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(3a) Comma modificato dall'articolo 9, comma 24, lettera d), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(3b) Comma inserito dall'articolo 9, comma 24, lettera d), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(4) Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(5) Lettera modificata dall'articolo 15, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(6) Vedi deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2021, n. 453 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 20 luglio 2021, n. 72

(7) Vedi regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 20 luglio 2021, n. 72

(8) Comma inserito dall'articolo 9, comma 24, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(9) Comma modificato dall'articolo 9, comma 24, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(10) Comma modificato dall'articolo 9, comma 24, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.