Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) e successive modifiche

Numero della legge: 2
Data: 27 maggio 2020
Numero BUR: 68
Data BUR: 28/05/2020

Art. 1

(Modifica all’articolo 34 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, relativo alle vendite di fine stagione e alle vendite promozionali)

 

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 34 della l.r. 22/2019 sono aggiunti i seguenti:

“8 bis. Per fronteggiare la crisi del sistema economico della Regione causata dall’emergenza epidemiologica legata al Covid-19 e favorire la ripresa delle attività commerciali e degli acquisti da parte dei consumatori, limitatamente alla stagione estiva 2020, le vendite promozionali possono essere svolte in deroga ai termini di cui ai commi 6 e 8 e le vendite di fine stagione in deroga al termine di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

8 ter. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, può stabilire con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che le deroghe di cui al comma 8 bis trovino applicazione per la durata dell’emergenza legata al Covid-19 deliberata a livello statale.”.


Art. 2

(Clausola di non onerosità)

 

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.